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Legge Ordinaria n. 120 del 07/04/1981 (Pubblicata nella G.U. del 10 aprile 1981 n. 100)
Norme per lo svolgimento delle elezioni amministrative della primavera 1981.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Le elezioni per il rinnovo dei consigli comunali e provinciali che,
a  norma  della  legge 3 gennaio 1978, n. 3, devono aver luogo in una
domenica  compresa  fra  il  15  aprile ed il 15 giugno 1981, possono
essere  effettuate  anche in una data successiva e comunque non oltre
il 30 giugno 1981.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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