Legge Ordinaria n. 158 del 10/04/1981 (Pubblicata nella G.U. del 29 aprile 1981 n. 116)
Ratifica ed esecuzione delle convenzioni numeri 92, 133 e 143 dell'Organizzazione internazionale del lavoro.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il  Presidente  della  Repubblica  e'  autorizzato  a ratificare le
seguenti convenzioni internazionali del lavoro:
    n. 92, concernente l'alloggio dell'equipaggio a bordo; adottata a
Ginevra il 18 giugno 1949;
    n. 133, concernente l'alloggio dell'equipaggio a bordo delle navi
(disposizioni complementari), adottato a Ginevra il 30 ottobre 1970;
    n.  143,  concernente  le  migrazioni  in condizioni abusive e la
promozione  dell'uguaglianza  di  opportunita'  e  di trattamento dei
lavoratori migranti, adottata a Ginevra il 24 giugno 1975.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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