Leggi d'Italia
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Legge Ordinaria n. 163 del 29/04/1981 (Pubblicata nella G.U. del 30 aprile 1981 n. 118)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 36, recante proroga fino al 31 dicembre 1981 delle disposizioni riguardanti il Mezzogiorno, nonche' proroga della scadenza del termine di applicazione di alcune agevolazioni fiscali e di quello riguardante l'adeguamento del capitale minimo delle societa' di capitale.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 36, recante proroga fino al 31 dicembre 1981 delle disposizioni riguardanti il Mezzogiorno, nonche' proroga della scadenza del termine di applicazione di alcune agevolazioni fiscali e di quello riguardante l'adeguamento del capitale minimo delle societa' di capitale.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. E' convertito in legge il decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 36, recante proroga fino al 31 dicembre 1981 delle disposizioni riguardanti il Mezzogiorno, nonche' proroga della scadenza del termine di applicazione di alcune agevolazioni fiscali e di quello riguardante l'adeguamento del capitale minimo delle societa' di capitale, con le seguenti modificazioni: All'articolo 1: nel primo, secondo e terzo comma, le parole "31 dicembre 1981" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 1981"; il quarto comma e' soppresso. All'articolo 2, il primo comma e' sostituito dai seguenti: "Le disposizioni agevolative per i territori della provincia di Trieste, di cui all'articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, quelle relative alle zone depresse del centro-nord ed ai territori del comune di Monfalcone, della zona portuale Aussa-Corno e dei comuni di San Canzian d'Isonzo e Staranzano, di cui al primo ed al secondo comma dell'articolo 30 dello stesso decreto, sono prorogate al 31 dicembre 1981. Le disposizioni agevolative di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, si applicano ai territori del Polesine fino al 31 dicembre 1981". All'articolo 3, le parole "per il territorio" sono sostituite dalle seguenti: "per le societa' che alla data del 22 dicembre 1980 avevano la loro sede legale nel territorio". L'articolo 4 e' sostituito dal seguente: "La Cassa per il Mezzogiorno, previa autorizzazione del Ministero del tesoro, per il finanziamento di iniziative rientranti nei programmi di interventi puo' contrarre prestiti con la Banca europea degli investimenti (BEI), il cui onere, per capitale ed interessi, e' assunto a carico del bilancio dello Stato mediante iscrizione delle relative rate di ammortamento, per capitale ed interessi, in appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro. Il controvalore in lire dei prestiti e' portato a scomputo dell'assegnazione disposta a favore della Cassa per il Mezzogiorno per l'anno 1981".
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it
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