Legge Ordinaria n. 175 del 30/04/1981 (Pubblicata nella G.U. del 5 maggio 1981 n. 121)
Modifiche all'articolo 2 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, nella legge 7 giugno 1974, n. 216, concernente disposizioni per il personale, ed istituzione della seconda sede della Commissione nazionale per le societa' e la borsa.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  L'articolo  2  del  decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito,
con  modificazioni,  nella legge 7 giugno 1974, n. 216, e' sostituito
dal seguente:
  "E'  istituito  un  apposito  ruolo  del personale dipendente della
Commissione nazionale per le societa' e la borsa.
  il  numero  dei  posti  previsti  dalla  pianta  organica  non puo'
eccedere le centocinquanta unita'.
  Il trattamento giuridico ed economico del personale e l'ordinamento
delle   carriere   sono   stabiliti  dalla  Commissione  con  proprio
regolamento  ai  termini  dell'articolo 1, con riferimento ai criteri
fissati  dai  contratti  collettivi  di  lavoro  vigenti  nel settore
bancario,  tenuto  conto  delle  specifiche  esigenze  funzionali  ed
organizzative   della   Commissione.  Il  regolamento  conterra'  una
clausola   per   l'adeguamento   alle   modificazioni  giuridiche  ed
economiche  che  intervengano  nei  predetti contratti collettivi, in
quanto applicabili.
  Al  personale  in  servizio  presso  la Commissione e' in ogni caso
fatto  divieto  di  assumere  altro  impiego  o incarico o esercitare
attivita' professionali, commerciali o industriali.
  L'assunzione del personale avviene per pubblici concorsi per titoli
ed  esami  con  richiesta  di  rigorosi  requisiti  di  competenza ed
esperienza  nei settori di attivita' istituzionali della Commissione.
I  concorsi  sono  indetti  dalla  stessa  Commissione nazionale e si
svolgono secondo i bandi appositamente emanati.
  La  Commissione  si  avvale  altresi' per l'esercizio delle proprie
attribuzioni  di  non  piu' di trenta esperti assunti con contratto a
tempo   determinato,   della   durata   fissata   dalla  Commissione,
disciplinato dalle norme del diritto privato.
  La  Commissione  puo'  inoltre  avvalersi,  quando  necessario,  di
esperti  da  consultare  su specifici temi e problemi e da remunerare
secondo le tariffe professionali.
  Gli impiegati e gli esperti addetti alla Commissione sono vincolati
dal  segreto  di ufficio. Riferiscono esclusivamente alla Commissione
le  irregolarita'  e  violazioni constatate, anche quando assumano la
veste di reati.
  La  Commissione  adotta  i  provvedimenti di sua competenza, previa
contestazione   agli  interessati  e  tenuto  conto  delle  deduzioni
eventualmente presentate, nel termine di trenta giorni".
  Il  personale  in  servizio alla data della entrata in vigore della
presente  legge e' inquadrato nel ruolo, a richiesta, previo motivato
giudizio  positivo  della  Commissione  emesso  a seguito di apposito
esame  stabilito  per  la  copertura dei posti disponibili secondo la
pianta  organica  di cui al secondo comma del predetto articolo 2. Il
trattamento  economico  di  tale  personale  continuera'  ad essere a
carico  delle  rispettive  amministrazioni  di appartenenza fino alla
data dell'inquadramento previsto dal presente articolo.
 

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