Legge Ordinaria n. 180 del 07/05/1981 (Pubblicata nella G.U. del 8 maggio 1981 n. 125)
Modifiche all'ordinamento giudiziario militare di pace.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.
                         Magistrati militari

  I   magistrati   militari  si  distinguono  in  uditori  giudiziari
militari, magistrati militari di tribunale, d'appello, di cassazione,
di cassazione nominati alle funzioni direttive superiori, equiparati,
rispettivamente,  agli  uditori giudiziari, ai magistrati ordinari di
tribunale,  d'appello,  di  cassazione,  di  cassazione nominati alle
funzioni direttive superiori.
  Lo  stato giuridico, le garanzie d'indipendenza e l'avanzamento dei
magistrati  militari sono regolati dalle disposizioni in vigore per i
magistrati ordinari, in quanto applicabili, ferme le equiparazioni di
cui al comma precedente.
 

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