Legge Ordinaria n. 192 del 11/05/1981 (Pubblicata nella G.U. del 12 maggio 1981 n. 128)
Modifiche alle disposizioni concernenti i limiti di eta' per il collocamento in congedo illimitato e in congedo assoluto dei graduati e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico

  I  graduati  e i militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e del
Corpo  della  guardia  di finanza cessano dal servizio continuativo e
sono    collocati   in   congedo   illimitato   al   compimento   del
cinquantaseiesimo   anno   di  eta'  e  possono,  a  domanda,  essere
trattenuti  in  servizio  per  necessita' di organico Gli stessi sono
collocati  in congedo assoluto al compimento del sessantesimo anno di
eta'.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 11 maggio 1981

                               PERTINI

                                                  FORLANI - LAGORIO -
                                                 REVIGLIO - ANDREATTA

Visto, il Guardasigilli: SARTI
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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