Legge Ordinaria n. 219 del 14/05/1981 (Pubblicata nella G.U. del 18 maggio 1981 n. 134 suppl.)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 marzo 1981, n. 75, recante ulteriori interventi in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981. Provvedimenti organici per la ricostruzione e lo sviluppo dei territori colpiti.
    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
                               ART. 1. 
                    (Dispositivo di conversione). 
 
  Il decreto-legge 19 marzo 1981, n. 75, recante ulteriori interventi
in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del novembre
1980 e del febbraio 1981, e' convertito  in  legge  con  le  seguenti
modificazioni: 
    dopo l'articolo 1 sono aggiunti i seguenti: 
  ART. 1-bis. - L'importo dovuto per il consumo di energia  elettrica
da parte di cittadini residenti nei comuni colpiti dal terremoto  del
novembre 1980 e del febbraio  1981  e  alloggiati,  a  seguito  degli
eventi sismici, in prefabbricati leggeri o containers, e' ridotto del
50 per cento fino alla data di permanenza nelle predette strutture. 
  Una ulteriore riduzione del 25 per cento si  applica  a  favore  di
coloro i quali si trovino nelle condizioni di cui al comma precedente
e siano residenti nei  comuni  montani  o  parzialmente  montani  fra
quelli colpiti dagli eventi sismici"; 
  "ART. 1-ter. - Le spese di manutenzione degli alloggi costruiti per
la sistemazione provvisoria dei senza tetto gravano sul fondo di  cui
all'articolo   3   della   legge   di   conversione   del    presente
decreto-legge"; 
  "ART.  1-quater.  -  Ai  proprietari,  ai  proprietari  coltivatori
diretti, ai fittavoli,  ai  mezzadri,  ai  coloni  o  compartecipanti
spettano le indennita' previste dalla legge 29 luglio 1980,  n.  385.
Non si fa luogo ai conguagli di cui agli articoli 1 e 2  della  legge
medesima, nel  caso  in  cui  i  soggetti  suindicati  accettino  una
maggiorazione del settanta per cento dell'indennita'"; 
  l'articolo 2 e' sostituito dal seguente: 
  "ART. 2. - La Cassa  depositi  e  prestiti,  anche  a  mezzo  della
speciale delegazione di cui all'articolo 15-ter del decreto-legge  26
novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge  22
dicembre 1980, n. 874, provvede altresi' al finanziamento degli  enti
locali colpiti dal terremoto del novembre 1980 e del febbraio 1981 ed
alla relativa assistenza tecnica: 
    a) per l'acquisto, nei comuni nei quali  maggiore  e'  il  numero
degli abitanti rimasti privi di alloggio - per effetto del terremoto,
di unita' immobiliari da locare ai sensi della legge 27 luglio  1978,
n. 392, ad abitanti senza tetto,  per  la  perdita  della  abitazione
condotta in locazione o di proprieta' degli stessi,  nonche'  per  le
relative eventuali opere di completamento  e  riattamento,  ai  sensi
dell'articolo  7  del  decreto-legge  15  dicembre  1979,   n.   629,
convertito, con modificazioni, nella legge 15 febbraio 1980, n. 25. 
    Sugli incrementi di valore di tali immobili, l'imposta di cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,  n.  643,  e
successive modificazioni, e' ridotta al 50 per cento; 
    b)  Per  l'urgente  realizzazione,  anche   con   l'adozione   di
procedimenti di prefabbricazione, di alloggi da locare ai sensi della
legge 27  luglio  1978,  n.  392,  agli  abitanti  rimasti  privi  di
abitazione per effetto del sisma, comprese le occorrenti aree e opere
di urbanizzazione primaria e secondaria; 
    c) per l'acquisto e  l'urbanizzazione  delle  aree  destinate  ad
insediamenti abitativi e produttivi dai piani  di  ricostruzione  dei
comuni indicati nel decreto del Presidente del consiglio dei ministri
di cui al decreto-legge 13  febbraio  1981,  n.  19  convertito,  con
modificazioni, nella legge 15 aprile 1981, n. 128. 
  L'assegnatario di uno degli immobili di cui alle lettere  a)  e  b)
del precedente comma puo' chiedere al comune il riscatto, in  permuta
dell'unita'  immobiliare  distrutta  o  gravemente  danneggiata   dal
terremoto, con divieto di alienazione o di locazione per un decennio. 
Per il finanziamento dei programmi di cui al primo comma, la Cassa 
depositi e prestiti si avvale della somma di lire 1.000 miliardi,  di
cui al primo comma dell'articolo  9  del  decreto-legge  28  febbraio
1981, n. 38, convertito, con modificazioni,  nella  legge  23  aprile
1981, n. 153"; 
    dopo l'articolo 2 e' aggiunto il seguente: 
    "ART. 2-bis. - I comuni,  all'atto  della  richiesta  del  mutuo,
dovranno indicare, con delibera consiliare immediatamente  esecutiva,
le  aree  da  destinare  alla  localizzazione  delle  abitazioni   da
costruirsi  ai  sensi  del  precedente  articolo   2,   lettera   b),
scegliendole nell'ambito delle aree per le quali e'  prevista,  nello
strumento urbanistico vigente o adottato, la destinazione ad edilizia
economica e popolare ai sensi della legge 18 aprile 1962, n. 167. 
  Nei comuni che non dispongono dei piani  previsti  dalla  legge  18
aprile 1962, n. 167, o nel caso in cui le aree individuate dai  piani
predetti risultino insufficienti o inidonee, il comune indica le aree
necessarie   all'intervento   edilizio   nell'ambito    delle    zone
residenziali dei piani regolatori e dei programmi  di  fabbricazione,
sempre che questi risultino approvati o adottati e trasmessi  per  le
approvazioni di legge. 
  Nel caso in cui non sia possibile la localizzazione  delle  aree  a
norma  dei  precedenti  commi,  il  comune   adotta   un   piano   di
individuazione delle aree necessarie all'intervento anche  in  deroga
allo strumento urbanistico vigente. La  deliberazione  del  consiglio
comunale e' immediatamente depositata  nella  segreteria  comunale  e
l'eseguito deposito e' reso  noto  al  pubblico  mediante  avviso  da
affiggere nell'albo del comune. Entro  dieci  giorni  dall'affissione
all'albo dell'avviso di deposito gli interessati  possono  presentare
al comune le proprie opposizioni. Trascorso il  termine  predetto  la
delibera viene trasmessa alla  regione  unitamente  alle  opposizioni
presentate. La regione adotta le  proprie  definitive  determinazioni
sul piano di individuazione delle aree nel termine  di  dieci  giorni
dalla ricezione della delibera comunale. Trascorso  tale  termine  il
piano si intende approvato e le opposizioni respinte. 
  Con le deliberazioni adottate a norma  dei  precedenti  commi  sono
precisati, ove necessario anche in variante ai piani regolatori ed ai
programmi di fabbricazione vigenti o adottati, i limiti di  densita',
di altezza, di distanza fra i fabbricati, nonche' i rapporti  massimi
fra spazi destinati agli insediamenti e spazi  pubblici  o  riservati
alle attivita' collettive, a verde pubblico ed a parcheggio"; 
    all'articolo 6, nel  primo  comma,  dopo  le  parole:  "riduzione
dello", e' aggiunta la seguente: "specifico"; 
    agli articoli 9 e 10 le parole: "indicati negli allegati  A  e  B
del decreto-legge 13 febbraio 1981, n.  19",  sono  sostituite  dalle
seguenti: "colpiti dal sisma"; 
    dopo l'articolo 10 e' aggiunto il seguente: 
    "ART. 10-bis. - Nei confronti dei contribuenti  e  dei  sostituti
d'imposta aventi domicilio fiscale nei comuni disastrati, individuati
con il decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  di  cui
all'articolo 1, primo comma, del decreto-legge 13 febbraio  1981,  n.
19 convertito, con modificazioni, nella legge 15 aprile 1981, n. 128,
i termini per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi e  dei
certificati di cui all'articolo 1,  quarto  comma,  lettera  d),  del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,  n.  600,
scaduti o aventi scadenza tra il 23 novembre 1980 e  il  29  novembre
1981, sono fissati al 30 novembre 1981". 
 

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