Legge Ordinaria n. 22 del 10/02/1981 (Pubblicata nella G.U. del 17 febbraio 1981 n. 47)
Disciplina delle scorte petrolifere.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  I  titolari  di concessione per impianti di raffinazione e deposito
di  olii minerali, cui le vigenti norme impongono di mantenere scorte
di  riserva, sono tenuti ad adeguare tali scorte, entro un anno dalla
entrata   in  vigore  della  presente  legge  e,  successivamente,  a
mantenerle  in  misura  superiore a 100 giorni di consumo di prodotti
petroliferi,  con riferimento, nell'uno e nell'altro caso, ai consumi
globali nazionali dell'anno precedente.
  I titolari di concessioni per impianti di deposito di olii minerali
commerciali  sono  tenuti  ad aumentare tali scorte, dal 20 al 30 per
cento  della  capacita'  del  deposito, entro un anno dall'entrata in
vigore della presente legge.
  I  depositi-satelliti degli impianti di raffinazione sono calcolati
nelle scorte di raffineria cui sono organicamente collegati.
  A   tal   fine   per  deposito-satellite  si  intende  il  deposito
fisicamente  separato  dalla  raffineria,  ma  ad  essa collegato con
oleodotto,  in  funzione  esclusiva dell'impianto di lavorazione, sia
per  l'approvvigionamento  delle  materie prime che per lo stoccaggio
dei prodotti.
  La  titolarita'  di  detto deposito-satellite deve appartenere allo
stesso  soggetto concessionario dello stabilimento di lavorazione o a
soggetto  facente  parte  del  gruppo  di appartenenza dell'anzidetto
concessionario.
  Il   Ministro  dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato
stabilisce  annualmente  la  entita' delle scorte per gli impianti di
lavorazione  sulla  base  dei  consumi  dell'anno precedente e tenuto
conto  delle quantita' destinate a scorte negli impianti di deposito;
determina, inoltre, la ripartizione fra gli impianti di raffinazione,
tenuto conto delle lavorazioni effettuate nell'anno precedente.
  Il   Ministro  dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato
determina  le misure delle scorte di riserva dell'ENEL, delle aziende
autoproduttrici   e  delle  aziende  municipalizzate  produttrici  di
energia elettrica.
  Il  Ministro  dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato,
sentito  il  Ministro delle finanze, dispone, con proprio decreto, in
ordine alla utilizzazione e riduzione temporanea delle scorte.
  Ogni  violazione  degli  obblighi stabiliti dal primo e dal secondo
comma  del  presente  articolo  costituisce  reato,  ed e' punita con
l'ammenda,  nei  limiti  di cui allo articolo 26 del codice penale, o
con l'arresto fino a tre mesi; essa e' inoltre soggetta alla sanzione
amministrativa  del  pagamento  di  una  somma pari a cinque volte il
valore dell'accertato deficit delle scorte di riserva, ferma restando
la   facolta'   del   Ministro   dell'industria,   del   commercio  e
dell'artigianato  di  procedere  alla sospensione o alla revoca della
concessione.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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