Legge Ordinaria n. 26 del 17/02/1981 (Pubblicata nella G.U. del 20 febbraio 1981 n. 51)
Istituzione del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali e abrogazione della legge 22 marzo 1967, n. 161.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il  Fondo assistenza sociale lavoratori portuali, di cui alla legge
22  marzo  1967,  n.  161,  assume la denominazione di Fondo gestione
istituti contrattuali lavoratori portuali.
  Il  Fondo  gestione  istituti  contrattuali  lavoratori portuali e'
dotato  di  personalita'  giuridica  privata.  Esso ha sede presso il
Ministero della marina mercantile ed e' soggetto alla sua vigilanza.
  Il   Ministro   della   marina  mercantile,  con  proprio  decreto,
stabilisce   le   modalita'   attraverso  le  quali  si  realizza  il
collegamento   funzionale   tra  Ministero  e  Fondo  gestione  e  la
allocazione di quest'ultimo presso la struttura ministeriale.
  Il Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali succede
in  tutte  le  situazioni  patrimoniali  attive  e  passive del Fondo
assistenza sociale lavoratori portuali.
  Il  Fondo  gestione  istituti contrattuali lavoratori portuali e il
Fondo  assistenza  sociale  lavoratori  portuali verranno denominati,
negli articoli successivi della presente legge, rispettivamente Fondo
gestione e Fondo assistenza.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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