Leggi d'Italia
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Legge Ordinaria n. 332 del 27/06/1981 (Pubblicata nella G. U del 30 giugno 1981 n. 177)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 1981, n. 169, concernente attuazione della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in materia di trasferimento delle funzioni svolte dall'Ente nazionale prevenzione infortuni e dall'Associazione nazionale controllo combustione.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 1981, n. 169, concernente attuazione della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in materia di trasferimento delle funzioni svolte dall'Ente nazionale prevenzione infortuni e dall'Associazione nazionale controllo combustione.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico Il decreto-legge 30 aprile 1981, n. 169, concernente attuazione della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in materia di trasferimento delle funzioni svolte dall'Ente nazionale prevenzione infortuni e dell'Associazione nazionale controllo combustione, e' convertito in legge con le seguenti modificazioni: all'articolo 1, il secondo comma e' soppresso; Dopo il terzo comma, sono aggiunti i seguenti: "In ogni caso, qualora alla scadenza del 30 giugno 1981 non siano stati attuati gli adempimenti previsti dall'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 619, il personale dell'ANCC e dell'ENPI nonche' il personale tecnico e sanitario delle sezioni mediche e chimiche nonche' quello addetto ai servizi di protezione antinfortunistica degli ispettorati del lavoro che abbia presentato domanda ai sensi dell'articolo 73 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e' comandato, a decorrere dal 1 luglio 1981 e senza pregiudizio per gli adempimenti previsti dal richiamato articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 619, ad una delle unita' sanitarie locali operanti nell'ambito territoriale di competenza dell'Ufficio presso il quale presta servizio, ovvero se in servizio presso gli uffici delle direzioni generali e di Roma ed abbia presentato domanda di comando ai sensi del secondo comma dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 619, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per essere assegnato all'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPEL) all'atto della sua costituzione, nonche', in via temporanea, alle amministrazioni che dovranno assicurare le attivita' di cui al comma precedente. I commissari liquidatori dell'ENPI e dell'ANCC provvedono agli adempimenti connessi alla liquidazione degli enti stessi, entro il 31 dicembre 1981, in base alle disposizioni di cui all'articolo 77 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in quanto applicabili, e avvalendosi di personale dipendente nell'ambito dei contingenti del personale da trasferire, ponendo i relativi oneri a carico della gestione di liquidazione. Ove alla data di cui al precedente comma non risultassero conclusi gli adempimenti connessi alla liquidazione dell'ENPI o dell'ANCC, gli adempimenti stessi sono assunti dallo speciale ufficio liquidazione presso il Ministero del tesoro di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404."; dopo l'articolo 1, e' aggiunto il seguente: Art. 1-bis. - "Il termine di cui all'articolo 17, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 619, previsto per il personale tecnico e sanitario degli ispettorati del lavoro, e' prorogato fino al 31 luglio 1981.". La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 27 giugno 1981 PERTINI FORLANI - ANIASI Visto, il Guardasigilli: DARIDA
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