Legge Ordinaria n. 390 del 24/07/1981 (Pubblicata nella G. U del 28 luglio 1981 n. 205)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 244, concernente ulteriori interventi straordinari di integrazione salariale in favore dei lavoratori delle aree del Mezzogiorno.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico

  E'  convertito  in  legge  il decreto-legge 28 maggio 1981, n. 244,
concernente   ulteriori   interventi   straordinari  di  integrazione
salariale in favore dei lavoratori delle aree del Mezzogiorno, con le
seguenti modificazioni:
    All'articolo 1, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
    "Il trattamento di integrazione salariale straordinario di cui al
settimo  comma  dell'articolo  25 della legge 12 agosto 1977, n. 675,
modificato  dall'articolo  2  della  legge 27 luglio 1979, n. 301, e'
prorogato fino ad un massimo di sei mesi";
    Dopo l'articolo 1, e' aggiunto il seguente:
    "Art.  1-bis.  -  Le commissioni regionali per l'impiego, qualora
non sia possibile o necessario istituire corsi di qualificazione e di
riqualificazione  professionale  per  i  lavoratori  che  godono  del
trattamento  straordinario  della Cassa integrazione guadagni, di cui
all'articolo  1,  possono  disporre  l'utilizzazione  temporanea  dei
lavoratori  stessi,  in  attivita'  non  incompatibili  con  la  loro
professionalita',  per  opere o servizi di pubblica utilita', ovvero,
quali istruttori, per iniziative di formazione professionale d'intesa
con  le amministrazioni pubbliche interessate. Tale utilizzazione non
comporta,  comunque,  l'instaurazione  di  alcun  tipo di rapporto di
lavoro  con  queste ultime e deve cessare non appena sia terminato il
periodo di godimento del predetto trattamento.
    Il  trattamento di integrazione salariale spettante ai lavoratori
utilizzati  nelle  opere  o nei servizi di cui al comma precedente e'
elevato  al novanta per cento con un importo massimo non superiore al
salario  o  stipendio mensile che sarebbe stato percepito in costanza
del rapporto di lavoro del singolo lavoratore.
    I  lavoratori  che  rifiutano di essere avviati ai corsi o non li
frequentano regolarmente, ovvero rifiutano di essere utilizzati nelle
opere o nei servizi di cui al presente articolo, decadono dal diritto
al godimento del trattamento di integrazione salariale straordinario,
nonche'   da   qualsiasi   erogazione   a   carattere  retributivo  o
previdenziale a carico dell'azienda, salvi i diritti gia' maturati.
    I  lavoratori  avviati  ad  opere  o servizi di pubblica utilita'
hanno   diritto   all'astensione  dal  lavoro  in  tutti  i  casi  di
inesigibilita' della prestazione previsti dalla legge in relazione al
rapporto di lavoro subordinato";
    All'articolo  2,  la  cifra:  "40  miliardi"  e' sostituita dalla
seguente: "48 miliardi".

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a San Rossore, addi' 24 luglio 1981

                               PERTINI

                                               SPADOLINI - DI GIESI -
                                                 MARCORA - LA MALFA -
                                                            ANDREATTA

Visto, il Guardasigilli: DARIDA
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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