Leggi d'Italia
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Legge Ordinaria n. 392 del 24/07/1981 (Pubblicata nella G. U del 28 luglio 1981 n. 205)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 281, recante proroga degli incarichi del personale docente, educativo e non docente delle scuole materne, elementari, secondarie, artistiche e delle Istituzioni educative nonche' delle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 281, recante proroga degli incarichi del personale docente, educativo e non docente delle scuole materne, elementari, secondarie, artistiche e delle Istituzioni educative nonche' delle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico E' convertito in legge il decreto-legge 6 giugno 1981, n. 281, recante proroga degli incarichi del personale docente, educativo e non docente delle scuole materne, elementari, secondarie, artistiche e delle istituzioni educative nonche' delle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero, con le seguenti modificazioni: All'articolo 1, dopo il secondo comma, e' aggiunto il seguente: "I docenti di educazione tecnica nominati a seguito del concorso a cattedre di applicazioni tecniche maschili e femminili, indetto con decreto ministeriale 5 maggio 1973, assegnati quali titolari con sede definitiva in provincia diversa da quella di residenza, sono utilizzati, a richiesta, per l'anno scolastico 1981-82, nella provincia di residenza, a condizione che nella sede di titolarita' sia possibile assegnare personale di ruolo a disposizione ovvero personale non di ruolo da sistemare ai sensi del presente decreto"; All'articolo 3, il primo comma e' sostituito dal seguente: "Per l'anno scolastico 1981-82 non si da' luogo al conferimento di nessun nuovo incarico al personale docente e non docente, fatta eccezione per i posti vacanti nelle scuole in lingua tedesca nella provincia autonoma di Bolzano. Alla copertura delle cattedre e dei posti che, in base alla vigente normativa, darebbe luogo al conferimento di nuovi incarichi, si provvede, per il predetto anno scolastico 1981-82, soltanto mediante il conferimento di supplenze. Ai docenti supplenti annuali si applica la disciplina dei congedi e delle assenze prevista dagli articoli da 8 a 15 della legge 19 marzo 1955, n. 160"; All'articolo 4, dopo il primo comma, e' aggiunto il seguente: "I posti debbono essere reperiti entro il 31 agosto. Dopo tale data non sono consentite nuove procedure di reperimento". La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a San Rossore, addi' 24 luglio 1981 PERTINI SPADOLINI - BODRATO Visto, il Guardasigilli: DARIDA
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it
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