Legge Ordinaria n. 392 del 24/07/1981 (Pubblicata nella G. U del 28 luglio 1981 n. 205)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 281, recante proroga degli incarichi del personale docente, educativo e non docente delle scuole materne, elementari, secondarie, artistiche e delle Istituzioni educative nonche' delle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero.
    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
                           Articolo unico 
 
  E' convertito in legge il decreto-legge  6  giugno  1981,  n.  281,
recante proroga degli incarichi del personale  docente,  educativo  e
non docente delle scuole materne, elementari, secondarie,  artistiche
e delle istituzioni educative nonche' delle istituzioni scolastiche e
culturali italiane all'estero, con le seguenti modificazioni: 
    All'articolo 1, dopo il secondo comma, e' aggiunto il seguente: 
    "I docenti di educazione tecnica nominati a seguito del  concorso
a cattedre di applicazioni tecniche maschili e femminili, indetto con
decreto ministeriale 5 maggio 1973, assegnati quali titolari con sede
definitiva  in  provincia  diversa  da  quella  di  residenza,   sono
utilizzati,  a  richiesta,  per  l'anno  scolastico  1981-82,   nella
provincia di residenza, a condizione che nella  sede  di  titolarita'
sia possibile assegnare personale  di  ruolo  a  disposizione  ovvero
personale non di ruolo da sistemare ai sensi del presente decreto"; 
    All'articolo 3, il primo comma e' sostituito dal seguente: 
    "Per l'anno scolastico 1981-82 non si da' luogo  al  conferimento
di nessun nuovo incarico al personale docente e  non  docente,  fatta
eccezione per i posti vacanti nelle scuole in  lingua  tedesca  nella
provincia autonoma di Bolzano. Alla copertura delle  cattedre  e  dei
posti  che,  in  base  alla  vigente  normativa,  darebbe  luogo   al
conferimento di nuovi incarichi, si provvede, per  il  predetto  anno
scolastico 1981-82, soltanto mediante il conferimento  di  supplenze.
Ai docenti supplenti annuali si applica la disciplina dei  congedi  e
delle assenze prevista dagli articoli da 8 a 15 della legge 19  marzo
1955, n. 160"; 
    All'articolo 4, dopo il primo comma, e' aggiunto il seguente: 
    "I posti debbono essere reperiti entro il 31  agosto.  Dopo  tale
data non sono consentite nuove procedure di reperimento". 
 
  La presente legge, munita del sigillo dello  Stato,  sara'  inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
 
  Data a San Rossore, addi' 24 luglio 1981 
 
                               PERTINI 
 
                                                  SPADOLINI - BODRATO 
 
Visto, il Guardasigilli: DARIDA 
 

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