Legge Ordinaria n. 393 del 28/07/1981 (Pubblicata nella G. U del 29 luglio 1981 n. 206)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 249, concernente l'assistenza sanitaria in forma indiretta, in casi eccezionali.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico

  E'  convertito  in  legge  il decreto-legge 28 maggio 1981, n. 249,
concernente  l'assistenza  sanitaria  in  forma  indiretta,  in  casi
eccezionali, con le seguenti modificazioni:
    L'articolo 1 e' sostituito dal seguente:
    "Art.  1.  -  Per il periodo che decorre dal 1 gennaio 1981 al 30
settembre 1981, il concorso sulla spesa, documentata, sostenuta dagli
aventi  diritto,  disposto dalle regioni e dalle province autonome di
Trento  e di Bolzano, e' determinato nelle misure fissate con decreto
del Ministro della sanita', sentito il Consiglio sanitario nazionale,
per le prestazioni domiciliari e ambulatoriali previste dalla vigente
convenzione a carico del Servizio sanitario nazionale.
    Per il periodo indicato al primo comma, sono riconosciute valide,
ai fini della Indennita' di malattia, le comunicazioni sullo stato di
Inabilita'   temporanea   per   malattia,  fornite  direttamente  dai
lavoratori  agli  istituti  di  previdenza,  in deroga alle modalita'
fissate dall'articolo 15, primo comma, della legge 23 aprile 1981, n.
155.
    La  spesa di cui al primo comma grava sugli stanziamenti di spesa
corrente  per  l'assistenza medicogenerica, pediatrica, specialistica
ed ospedaliera del fondo sanitario regionale.
    Nell'ipotesi  di  cui  al  primo  comma,  per  i  periodi  in cui
esercitano  la  loro  attivita'  professionale in forma indiretta, ai
medici  convenzionati  non  spetta  alcun  compenso  inerente ai loro
rapporti convenzionali.
    La  liquidazione  del  concorso  sulle spese sostenute durante le
interruzioni  nell'erogazione  delle  prestazioni  sanitarie in forma
diretta va preceduta dall'accertamento del relativo titolo".

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 28 luglio 1981

                               PERTINI

                                                SPADOLINI - ALTISSIMO

Visto, il Guardasigilli: DARIDA
 

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