Legge Ordinaria n. 394 del 29/07/1981 (Pubblicata nella G. U del 29 luglio 1981 n. 206)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, concernente misure a sostegno delle esportazioni italiane.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico

  Il  decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, concernente provvedimenti
per  il  sostegno delle esportazioni italiane, e' convertito in legge
con le seguenti modificazioni:
  L'articolo 1 e' soppresso;
  L'articolo 2 e' sostituito dal seguente:
  "Art.  2. - E' istituito presso il Mediocredito centrale un fondo a
carattere  rotativo  destinato  alla  concessione  di finanziamenti a
tasso  agevolato  alle  imprese esportatrici a fronte di programmi di
penetrazione  commerciale  di  cui all'articolo 15, lettera n), della
legge  24  maggio  1977,  n.  227,  in  Paesi diversi da quelli delle
Comunita' europee.
  Il  fondo di cui al precedente comma e' amministrato da un comitato
nominato  con  decreto  del  Ministro  del  commercio con l'estero di
concerto  con  il  Ministro del tesoro ed il Ministro dell'industria,
del  commercio  e  dell'artigianato. Il comitato, istituito presso il
Ministero del commercio con l'estero, e' composto:
    a)  dal Ministro del commercio con l'estero o, su sua delega, dal
Sottosegretario di Stato, che lo presiede;
    b)  da  un  dirigente  per  ciascuno  dei  Ministeri  del tesoro,
dell'industria,  del  commercio e dell'artigianato, del commercio con
l'estero  o  da altrettanti supplenti di pari qualifica designati dai
rispettivi Ministri;
    c) dal direttore generale del Mediocredito centrale o, in caso di
sua assenza o impedimento, da un suo delegato;
    d)   dal   direttore  generale  dell'Istituto  nazionale  per  il
commercio  estero  (ICE), o, in caso di sua assenza o impedimento, da
un suo delegato.
  Le  condizioni  e le modalita' per la concessione dei finanziamenti
di cui al primo comma del presente articolo nonche' l'importo massimo
degli  stessi  saranno stabiliti con decreto del Ministro del tesoro,
di  concerto  con  il Ministro del commercio con l'estero, sentito il
Comitato  interministeriale  per  il  credito ed il risparmio, tenuto
conto  del programma di cui all'articolo 2 della legge 16 marzo 1976,
n.  71.  Saranno  ammesse  con  priorita'  ai  benefici  del fondo le
richieste  relative  alle  piccole  e  medie  imprese comprese quelle
agricole,  ai  consorzi  e raggruppamenti fra le stesse costituiti, e
alla  societa'  a  prevalente  capitale  pubblico  che operano per la
commercializzazione  all'estero  dei  prodotti  delle piccole e medie
imprese del Mezzogiorno.
  La  disposizione  di  cui  al  primo comma del presente articolo si
applica  anche  alle  imprese  alberghiere o turistiche limitatamente
alle attivita' volte ad incrementare la domanda estera del settore.
  E' autorizzato il conferimento al fondo di cui al primo comma della
somma di lire 375 miliardi per il triennio 1981-83 in ragione di lire
75  miliardi nell'anno 1981 e di lire 150 miliardi per ciascuno degli
anni 1982 e 1983";
  Gli articoli 3, 4, 5 e 6 sono soppressi;
  L'articolo 7 e' sostituito dal seguente:
    "Art.   7.   -  In  caso  di  mancata  realizzazione  dell'intero
programma,  l'impresa  e'  tenuta alla restituzione del finanziamento
erogato, con gli interessi al tasso fisso di riferimento.
  Qualora  la  mancata realizzazione dell'intero programma dipenda da
causa   non   imputabile   all'imprenditore,   la   restituzione  del
finanziamento  erogato, con gli interessi pari al minimo previsto per
il  finanziamento dei crediti all'esportazione ai sensi dell'articolo
18 della legge 24 maggio 1977, n. 227, e' limitata alle spese che non
risultino giustificate da idonea documentazione.
  Per  il  recupero  delle  somme  di  cui  al  presente articolo, il
Mediocredito  centrale e' autorizzato ad avvalersi della procedura di
cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639";
  All'articolo 8, l'ultimo comma e' soppresso;
  L'articolo 9 e' soppresso;
  All'articolo 10:
    nel  primo  comma,  le  parole:  "e  con  la partecipazione" sono
sostituite dalle seguenti: "anche con la partecipazione";
    il penultimo comma e' sostituito dal seguente:
    "I  fondi  occorrenti per la concessione dei contributi di cui ai
precedenti   commi   saranno  annualmente  quantificati  dalla  legge
finanziaria,   e  stanziati  in  apposito  capitolo  dello  stato  di
previsione  del Ministero del commercio con l'estero, da istituirsi a
decorrere dall'esercizio 1982";
    l'ultimo comma e' soppresso;
  L'articolo 11 e' sostituito dal seguente:
    "Art.  11.  -  L'ICE  e'  autorizzato  a stipulare con le aziende
agricole  e  con  le  piccole  e medie imprese che svolgono attivita'
diretta  alla  produzione  di  beni e servizi, nonche' con consorzi e
raggruppamenti   fra   le   stesse  costituiti,  convenzioni  per  la
predisposizione  e la realizzazione, in Paesi diversi da quelli delle
Comunita'  europee, di progetti coerenti con le linee e gli obiettivi
del programma di cui all'articolo 2 della legge 16 marzo 1976, n. 71,
riguardanti  studi  di mercato, spese di dimostrazione e pubblicita',
partecipazione a mostre e fiere campionarie internazionali.
    Saranno  poste  a carico delle imprese di cui al precedente comma
le  spese  che  non  rientrano  negli  oneri  generali  relativi allo
svolgimento dei compiti istituzionali dell'ICE.
    Con la relazione di cui all'articolo 3 della legge 16 marzo 1976,
n.  71,  l'ICE  riferira'  partitamente  sulle  attivita'  svolte e i
risultati conseguiti.
    E'  autorizzata  per  il  triennio  1981-83  la  spesa di lire 50
miliardi,   da   iscriversi  in  apposito  capitolo  dello  stato  di
previsione  del  Ministero  del  commercio con l'estero in ragione di
lire  10  miliardi  per il 1981, di lire 20 miliardi per il 1982 e di
lire  20 miliardi per il 1983, da erogare all'ICE con le modalita' di
cui  agli  articoli  1,  3, 4 e 6 della legge 16 marzo 1976, n. 71, a
rimborso   dei   maggiori  oneri  sostenuti  ai  sensi  del  presente
articolo";
  Gli articoli 12, 13, 15, 16, 17, 18 e 19 sono soppressi;
  All'articolo 20:
    il primo comma e' sostituito dal seguente:
    "Oltre   alla   facolta'   di  avvalersi  dell'istituto  previsto
dall'articolo  56  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 10
gennaio  1957,  n.  3, per il raggiungimento delle finalita' previste
dal  presente  decreto  il  Ministro  del  commercio  con l'estero e'
autorizzato  ad  utilizzare, per le sopravvenute eccezionali esigenze
di  servizio,  personale  di enti pubblici compresi quelli economici,
nonche'  di istituti di credito di diritto pubblico, nei limiti di un
contingente  di  cinque unita'. Detto personale rimane a carico degli
enti di provenienza";
    il secondo comma e' soppresso;
    L'articolo 21 e' soppresso;
  All'articolo 22 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
    "Il Mediocredito centrale e' autorizzato a concedere da solo o in
consorzio   con   istituti  e  banche  nazionali  ed  estere  crediti
finanziari   ai   sensi   dell'articolo   15,   lettera  g),  nonche'
dell'articolo  27,  terzo  comma, della legge 24 maggio 1977, n. 227;
alle  predette operazioni di finanziamento si applicano le condizioni
e  modalita' di cui all'articolo 18, quarto comma, della citata legge
24 maggio 1977, n. 227.
    L'articolo 20 della legge 24 maggio 1977, n. 227, e' soppresso";
  L'articolo 23 e' soppresso;
  All'articolo  27,  le  parole "125 miliardi" sono sostituite con le
seguenti: "110 miliardi".

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 29 luglio 1981

                               PERTINI

                                                            SPADOLINI

Visto, il Guardasigilli: DARIDA
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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