Legge Ordinaria n. 416 del 05/08/1981 (Pubblicata nella G. U del 6 agosto 1981 n. 215)
Disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               ART. 1.
                     (Titolarita' delle imprese)

  L'esercizio   dell'impresa   editrice  di  giornali  quotidiani  e'
riservato   alle  persone  fisiche  nonche'  alle  societa'  in  nome
collettivo,  in accomandita semplice, a responsabilita' limitata, per
azioni  e  in  accomandita  per  azioni, e alle societa' cooperative,
sempre  che  non  abbiano  per statuto oggetto diverso dall'attivita'
editoriale, tipografica o, comunque, attinente all'informazione.
  Agli  effetti  della  presente  legge  le  societa'  in accomandita
semplice  debbono  in ogni caso essere costituite soltanto da persone
fisiche.
  Quando  l'impresa e' costituita in forma di societa' per azioni, in
accomandita per azioni o a responsabilita' limitata, le azioni aventi
diritto di voto o le quote devono essere intestate a persone fisiche,
societa'  in  nome collettivo, in accomandita semplice o a societa' a
prevalente  partecipazione  pubblica. E' escluso il trasferimento per
semplice girata di dette azioni.
  Le  azioni  aventi  diritto  di  voto  o  le  quote  possono essere
intestate  a  societa'  per  azioni,  in  accomandita  per azioni o a
responsabilita'  limitata  solo se la maggioranza delle azioni aventi
diritto  di  voto  o  delle  quote  di tali societa' sono intestate a
persone  fisiche.  Il  venir  meno  di  dette  condizioni comporta la
cancellazione  d'ufficio  dell'impresa  dal  registro nazionale della
stampa.
  E'  vietata  l'intestazione  a  societa'  fiduciarie o estere della
maggioranza  delle  azioni  o  delle quote delle societa' editrici di
giornali  quotidiani  costituite in forma di societa' per azioni o in
accomandita per azioni o a responsabilita' limitata o di un numero di
azioni o di quote che, comunque, consenta il controllo delle societa'
editrici  stesse  ai  sensi  dell'articolo  2359  del  Codice civile.
Analogo  divieto vale per le azioni delle societa' che direttamente o
indirettamente   controllino   le   societa'   editrici  di  giornali
quotidiani o ad esse siano collegate.
  Le  imprese di cui ai commi precedenti sono tenute a comunicare, al
servizio  dell'editoria di cui all'articolo 10, per la iscrizione sul
registro di cui all'articolo 11:
    a)  le  dichiarazioni di cessazione delle pubblicazioni nonche' i
trasferimenti di testata, entro le ventiquattro ore successive;
    b)  i  contratti  di  affitto  o  di  gestione della azienda o di
cessione in uso della testata, entro trenta giorni dalla stipula;
    c) qualora l'impresa sia costituita in forma societaria, l'elenco
dei  soci  aventi diritto di intervenire all'assemblea che approva il
bilancio  della  societa'  e il numero delle azioni o l'entita' delle
quote   da   essi   posseduta,   entro   trenta   giorni  dalla  data
dell'assemblea stessa;
    d)  nei  casi in cui l'impresa e' costituita in forma di societa'
per  azioni o in accomandita per azioni o a responsabilita' limitata,
l'elenco  dei soci delle societa' alle quali sono intestate le azioni
o  le  quote  della  societa'  che esercita l'impresa giornalistica o
delle   societa'   che   comunque   la   controllano  direttamente  o
indirettamente,  nonche'  il  numero  delle  azioni o l'entita' delle
quote da essi possedute.
  Le  persone  fisiche  e  le  societa'  che controllano una societa'
editrice   di  giornali  quotidiani,  anche  attraverso  intestazione
fiduciaria  delle  azioni  o  per  interposta  persona,  devono darne
comunicazione  scritta  alla  societa'  controllata  ed  al  servizio
dell'editoria  entro  trenta  giorni  dal  fatto  o  dal  negozio che
determina l'acquisto.
  Costituisce  controllo  la  sussistenza  dei  rapporti  configurati
nell'articolo  2359  del codice civile o ogni caso di collegamenti di
carattere   finanziario   e   organizzativo  tali  da  consentire  la
comunicazione  degli  utili  e delle perdite o l'esercizio dei poteri
imprenditoriali  propri  di ciascun soggetto in funzione di uno scopo
comune.
  I partiti politici rappresentati in almeno un ramo del Parlamento o
in  un  consiglio regionale o le associazioni sindacali rappresentate
nel  Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro possono intestare
fiduciariamente   con  deliberazione  assunta  secondo  i  rispettivi
statuti  le  azioni  o  le  quote  di  societa'  editrici di giornali
quotidiani o periodici.
  In  tal  caso,  i  partiti  politici  o  le  associazioni sindacali
indicati nel comma precedente devono depositare al registro nazionale
della  stampa di cui all'articolo 11 documentazione autenticata delle
delibere  concernenti  l'intestazione  fiduciaria, accompagnata dalla
dichiarazione   di  accettazione  rilasciata  dai  soggetti  nei  cui
confronti l'intestazione stessa viene effettuata.
  Quando  una  societa' a prevalente partecipazione statale o un ente
pubblico  vengono,  a qualsiasi titolo, in possesso di azioni o quote
di societa' editrici di giornali quotidiani, ne devono dare immediata
comunicazione al servizio dell'editoria.
  Sono  puniti  con le pene stabilite nel sesto comma dell'articolo 5
del  decreto-legge  8  aprile  1974,  n. 95, convertito in legge, con
modificazioni,  dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, gli amministratori
che violano le disposizioni dei commi precedenti.
  Le  societa' per azioni di cui ai commi primo, secondo e terzo sono
in  ogni  caso  sottoposte  alla disciplina di cui al decreto-legge 8
aprile  1974,  n.  95,  convertito in legge, con modificazioni, dalla
legge 7 giugno 1974, n. 216.
  Dalla  data  di  entrata  in  vigore della presente legge, gli enti
pubblici  e  le societa' a prevalente partecipazione statale, nonche'
quelle  da  esse  controllate,  non  possono costituire, acquistare o
acquisire nuove partecipazioni in aziende editoriali di giornali o di
periodici  che  non  abbiano  esclusivo  carattere  tecnico  inerente
all'attivita' dell'ente o della societa'.
  A  tutti  gli  effetti  della presente legge e' considerata impresa
editoriale  anche  l'impresa  che  gestisce testate giornalistiche in
forza di contratti di affitto o di affidamento in gestione.
 

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