Legge Ordinaria n. 423 del 01/08/1981 (Pubblicata nella G. U del 7 agosto 1981 n. 216)
Interventi per l'agricoltura.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Per  l'anno 1981 e' autorizzata la spesa di lire 50 miliardi per la
concessione  da  parte delle regioni a statuto ordinario e speciale e
delle  province  autonome  di  Trento  e  di Bolzano alle cooperative
vitivinicole   e  loro  consorzi,  tenendo  conto  delle  denunce  di
produzione 1979, di un concorso nel pagamento degli interessi, per la
durata massima di 12 mesi, sui prestiti agrari di esercizio contratti
con  gli istituti ed enti esercenti il credito agrario per far fronte
alle esigenze connesse alla conservazione ed allo stoccaggio dei vini
da  tavola con almeno 10 gradi alcolici, dei vini DOC, di mosti d'uva
e di mosti di uva concentrati.
  Il  concorso  negli  interessi  di cui al comma precedente non puo'
superare  la  differenza  tra i tassi massimi di riferimento, fissati
con  decreto  del  Ministro  del  tesoro  di concerto con il Ministro
dell'agricoltura  e  delle  foreste  ai  sensi dell'articolo 34 della
legge   2   giugno  1961,  n.  454,  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni,  e  i  tassi  agevolati  minimi  stabiliti  ai  termini
dell'articolo  2-bis  del  decreto-legge  13  agosto  1975,  n.  377,
convertito, con modificazioni, nella legge 16 ottobre 1975, n. 493, o
quelli  che saranno determinati in applicazione dell'articolo 3 della
legge 22 luglio 1975, n. 382.
  Alle  operazioni  creditizie  previste  dal  presente  articolo  si
applicano  le  vigenti disposizioni in materia di credito agrario. In
particolare dette operazioni sono assistite dal privilegio legale sul
prodotto conservato e stoccato e dalla garanzia sussidiaria del fondo
interbancario  di  cui all'articolo 36, escluso l'ultimo comma, della
legge 27 ottobre 1966, n. 910.
  L'autorizzazione  di  spesa  di  cui  al  presente  articolo  sara'
ripartita  dal  CIPAA,  su  proposta  del Ministro dell'agricoltura e
delle  foreste,  fra  le  regioni a statuto ordinario e speciale e le
province  autonome  di Trento e di Bolzano, sentita la commissione di
cui all'articolo 4 della legge 27 dicembre 1977, n. 984.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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