Leggi d'Italia
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Legge Ordinaria n. 432 del 06/08/1981 (Pubblicata nella G. U del 8 agosto 1981 n. 217)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, concernente copertura finanziaria dei decreti del Presidente della Repubblica di attuazione degli accordi contrattuali triennali relativi al personale civile dei Ministeri e dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nonche' concessione di miglioramenti economici al personale civile e militare escluso dalla contrattazione.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, concernente copertura finanziaria dei decreti del Presidente della Repubblica di attuazione degli accordi contrattuali triennali relativi al personale civile dei Ministeri e dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nonche' concessione di miglioramenti economici al personale civile e militare escluso dalla contrattazione.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico E convertito in legge il decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, recante copertura finanziaria dei decreti del Presidente della Repubblica di attuazione degli accordi contrattuali triennali relativi al personale civile dei Ministeri e dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nonche' concessione di miglioramenti economici al personale civile e militare escluso dalla contrattazione, con le seguenti modificazioni: All'articolo 2, primo comma, le parole: "Il personale contemplato nell'articolo 4, comma primo, secondo e terzo, della legge 11 luglio 1980, n. 312, gia' appartenente alle carriere direttive, di concetto ed esecutive o alle categorie degli operai, che alla data di entrata in vigore del presente decreto rivesta la qualifica iniziale delle suddette carriere oppure le qualifiche di operaio comune o di operaio qualificato, puo' partecipare a domanda ad appositi corsi di riqualificazione, con esame finale, per profili professionali del livello immediatamente superiore", sono sostituite dalle seguenti: "Il personale appartenente, alla data di entrata in vigore della legge 11 luglio 1980, n. 312, alla qualifica iniziale di ciascuna carriera, articolata su una o piu' qualifiche, o alle categorie degli operai, puo' partecipare, a domanda, ad appositi corsi di riqualificazione, con esame finale, per profili professionali di qualifica immediatamente superiore, con preferenza per quelli nei quali vi sia disponibilita' di posti". All'articolo 6, primo comma, le parole: "di cui al precedente articolo 3" sono sostituite dalle seguenti:"di cui al precedente articolo 5". All'articolo 7, quarto comma, le parole: "di cui al precedente articolo 4, comma primo" sono sostitute dalle seguenti: "di cui al precedente articolo 6, secondo comma". L'articolo 10 e' sostituito dal seguente: "Con effetto dal 1 febbraio 1981 e fino al 31 dicembre 1981, le misure degli stipendi e dell'indennita' di funzione dei dirigenti delle amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, nonche' dei dipendenti che godano di trattamenti commisurati o rapportati agli stipendi stessi, quali risultano dall'applicazione degli articoli 47 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e 133 della legge 11 luglio 1980, n. 312, sono aumentate del 23 per cento. Con la stessa decorrenza di cui al primo comma, l'indennita' di funzione prevista dalle note in calce alla tabella riportata nell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e' conglobata nello stipendio. Le nuove misure degli stipendi derivanti dall'applicazione del presente articolo sono considerate ai fini degli aumenti periodici in godimento e di quelli successivi e non hanno effetto sulle indennita', assegni o compensi ad essi commisurati o rapportati, a qualsiasi titolo previsti per i dirigenti". L'articolo 11 e' sostituito dal seguente: "Con effetto dal 1 febbraio 1981 e fino al 31 dicembre 1981, ai destinatari del precedente articolo 10, esclusi i dipendenti che godano di trattamenti commisurati o rapportati agli stipendi stessi, e' attribuito, per ogni mensilita', compresa la tredicesima, a titolo di acconto sui trattamenti che deriveranno dal riassetto normativo ed economico della categoria, un assegno personale pensionabile non rivalutabile e non riassorbibile, in misura pari al 15 per cento dello stipendio e dell'indennita' di funzione mensili lordi spettanti al 31 gennaio 1981, comprensivi dei relativi aumenti periodici. Detto assegno e' considerato a tutti gli effetti alla stregua dello stipendio, con esclusione della progressione per aumenti periodici e del riflesso sul compenso per il lavoro straordinario". Dopo l'articolo 11, sono aggiunti i seguenti: "Art. 11-bis. - Il trattamento economico previsto dagli articoli 10 e 11 compete anche ai segretari generali di cui alla tabella D allegata al decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749, e successive modificazioni, e ai direttori generali di cui all'articolo 20 della legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive modificazioni". "Art. 11-ter. - L'inquadramento agli effetti giuridici alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e quello agli effetti economici previsti dall'articolo 36 dello stesso decreto vanno intesi nel senso che fino al 31 ottobre 1980 ai professori ordinari e straordinari continua ad applicarsi la preesistente normativa che disciplina la progressione economica nella carriera dei professori universitari, fermo restando l'effetto giuridico dell'inquadramento nel nuovo ruolo a decorrere dal 1 agosto 1980. Gli effetti economici previsti dal settimo comma dell'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, che decorrono dal 1 novembre 1980, per il periodo intercorrente tra la predetta data e il 31 ottobre 1981 sono quelli previsti dai primi cinque commi dello stesso articolo, fatta salva, per il professore ordinario che alla data di inquadramento giuridico nel ruolo godeva del trattamento economico corrispondente alla classe finale di stipendio, ovvero che consegua la stessa entro il 31 ottobre 1980, la conservazione del diritto all'equiparazione economica alla retribuzione del dirigente generale di livello A dello Stato, in applicazione dei principi derivanti dalle norme sulle carriere e retribuzioni dei dirigenti statali, durante il medesimo periodo. L'assegno ad personam pensionabile e riassorbibile previsto dall'ottavo comma dell'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e' determinato e fissato, in quanto alla misura, alla data del 1 novembre 1981. Dopo tale data l'assegno e' ridotto gradualmente mediante riassorbimento fino alla concorrenza dell'intera misura per effetto dei miglioramenti economici e di carriera. Ai fini dell'individuazione del trattamento di quiescenza e di previdenza del personale appartenente alla prima fascia dei professori universitari, che alla data del collocamento a riposo godono dell'assegno di cui al comma precedente, la base pensionabile e la base contributiva sono determinate con le modalita' e i criteri indicati, rispettivamente, nell'articolo 43 del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e nell'articolo 38 del testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032, e loro successive modificazioni ed integrazioni. Il personale di cui al precedente comma puo' optare, se piu' favorevole, per il trattamento di quiescenza e quello di previdenza previsti dall'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. In tal caso l'assegno ad personam non e' computabile ai fini della determinazione della base pensionabile e di quella contributiva. Le nuove misure degli stipendi derivanti dall'applicazione del precedente articolo 10 hanno effetto, con la stessa decorrenza, sulla classe di stipendio attribuita ai professori universitari appartenenti alle fasce previste dall'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, mantenendo i rapporti percentuali stabiliti nella stessa disposizione. L'assegno e le indennita' previste, rispettivamente, dagli articoli 36, ottavo comma, e 39 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, sono riassorbibili fino alla concorrenza prevista dalle norme stesse, con i miglioramenti economici derivanti dalla applicazione del precedente comma". L'articolo 12 e' sostituito dal seguente: "A decorrere dal 1 febbraio 1981 e fino al 31 dicembre 1981 lo stipendio annuo lordo delle qualifiche ad esaurimento di ispettore generale e di direttore di divisione o equiparata, di cui all'articolo 61 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e' stabilito in misura pari, rispettivamente, al 95 per cento ed all'85 per cento dello stipendio spettante al primo dirigente di pari anzianita'. Al personale delle qualifiche ad esaurimento richiamate nel precedente comma e' attribuito anche l'assegno personale pensionabile previsto dall'articolo 11". L'articolo 14 e' soppresso. L'articolo 15 e' soppresso. All'articolo 16, il primo comma e' sostituito dal seguente: "A decorrere dal 1 febbraio 1981, gli stipendi annui lordi iniziali dei militari, sino al grado di tenente colonnello compreso, sono stabiliti come segue: a) quarto livello L. 3.320.000; carabiniere, appuntato e sergente; b) quinto livello L. 3.660.000; sergente maggiore, maresciallo ordinario, maresciallo capo; c) sesto livello L. 4.120.000; maresciallo maggiore, maresciallo maggiore aiutante o scelto, aiutante di battaglia o sottotenente; d) sesto livello-bis L. 4.580.000; maresciallo maggiore aiutante o scelto con 5 o piu' anni di anzianita' di qualifica; e) settimo livello L. 5.040.000; tenente e capitano; f) ottavo livello L. 6.000.000; maggiore e tenente colonnello". All'articolo 17, secondo comma, la lettera b) e' sostituita dalla seguente: "b) per il personale militare che alla data del 1 febbraio 1981 si trovi nel 2° livello retributivo tra quelli relativi alla carriera di appartenenza, si determina lo stipendio relativo al periodo prestato nel livello inferiore nei modi di cui alla precedente lettera a). Si riporta detto stipendio nel livello di inquadramento dello interessato attribuendo la classe o lo scatto immediatamente superiore e ai fini dell'ulteriore progressione economica si tiene conto dell'eventuale frazione di anzianita' inferiore al biennio non utilizzata nel livello di provenienza e del servizio prestato nel livello di inquadramento. La residua frazione di anzianita' inferiore al biennio viene valutata ai fini del conferimento della successiva classe o scatto di stipendio. Con gli stessi sopra indicati criteri si determina lo stipendio del personale militare inquadrato in livelli retributivi superiori a quello iniziale". All'articolo 19, le parole: "i gradi di sergente e di tenente colonnello", sono sostituite dalle seguenti:"i gradi di appuntato e di sergente" ed e' soppressa la parola: "VIII-bis". L'articolo 21 e' sostituito dal seguente: "Con effetto dal 1 febbraio 1981 e fino al 31 dicembre 1981, le misure degli stipendi e dell'indennita' di funzione previste per gli ufficiali generali e per i colonnelli, quali risultano dall'applicazione degli articoli 8 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, e 142 della legge 11 luglio 1980, n. 312, sono aumentate del 23 per cento. Con la stessa decorrenza di cui al primo comma, la indennita' di funzione prevista dalle note in calce alla tabella riportata nell'articolo 8 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, e' conglobata nello stipendio. Le nuove misure degli stipendi derivanti dall'applicazione del presente articolo sono considerate ai fini degli aumenti periodici in godimento e di quelli successivi e non hanno effetto sulle indennita', assegni o compensi ad essi commisurati o rapportati, a qualsiasi titolo previsti per i dirigenti". Dopo l'articolo 24, e' aggiunto il seguente: "Art. 24-bis. - Con effetto dalle decorrenze previste dal presente decreto e dal decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1981, n. 310, al personale al quale compete dalle stesse date uno stipendio o paga o retribuzione di importo inferiore a quello che sarebbe spettato se alle date medesime si fosse trovato nella qualifica o grado immediatamente inferiore a quello rivestito, sono attribuite le classi stipendiali o gli aumenti periodici necessari per assicurare uno stipendio, paga o retribuzione pari o immediatamente superiore a questi ultimi". All'articolo 26, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "I benefici previsti dal comma precedente sono estesi con le stesse modalita' al personale contemplato negli articoli 10 e 21 del presente decreto nonche' al personale docente dell'universita' cessato dal servizio dalle decorrenze determinate nel primo comma per le categorie cui esso appartiene". Dopo l'articolo 28, sono aggiunti i seguenti: "Art. 28-bis. - Fino alla data di entrata in vigore del contratto con cui sara' determinato il trattamento economico e giuridico, ai fini della corresponsione dei miglioramenti economici connessi all'applicazione della legge 11 luglio 1980, n. 312, nonche' del presente decreto e del decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1981, n. 310, il personale dell'Aeronautica militare trasferito nei ruoli transitori del commissariato per l'assistenza al volo per effetto del decreto-legge 24 ottobre 1979, n. 511, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1979, n. 635, e' equiparato al personale non smilitarizzato. La misura dell'indennita' prevista dall'articolo 4, ultimo comma, del decreto-legge 24 ottobre 1979, n. 511, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1979, n. 635, viene elevata a L. 230.000 sino alla data di entrata in vigore del contratto con cui sara' determinato il trattamento economico e giuridico. L'indennita' sara' riassorbita nei tempi e con le modalita' stabilite nei futuri contratti". "Art. 28-ter. - Fino alla data di entrata in vigore della legge prevista dal primo comma dell'articolo 5 della legge 11 luglio 1980, n. 312, le amministrazioni dello Stato, ai cui dipendenti si applicano le disposizioni dettate dalla stessa legge, sono autorizzate, in deroga al disposto del secondo comma dell'articolo 7 della medesima legge 11 luglio 1980, n. 312, a bandire pubblici concorsi per l'assunzione di personale nelle qualifiche iniziali dei diversi ruoli e carriere degli impiegati e degli operai previsti dall'ordinamento preesistente alla data di entrata in vigore della citata legge 11 luglio 1980, n. 312. Per la determinazione dei posti disponibili si fa riferimento alle dotazioni organiche previste per i diversi ruoli e carriere dall'ordinamento preesistente ed, esclusivamente a tali fini, gli inquadramenti di cui all'articolo 4 della legge 11 luglio 1980, n. 312, si considerano come non effettuati. Ai suddetti concorsi si applica la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore della legge 11 luglio 1980, n. 312. Sono fatte salve le riserve di cui all'articolo 26-quinquies del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, nonche' quelle contemplate da altre leggi speciali. Il personale assunto in applicazione del presente articolo viene inquadrato secondo le disposizioni dettate dall'articolo 11, primo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312". La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Selva di Val Gardena, addi' 6 agosto 1981 PERTINI SPADOLINI - ANDREATTA - LA MALFA Visto, il Guardasigilli: DARIDA
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it
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