Legge Ordinaria n. 440 del 05/08/1981 (Pubblicata nella G. U del 10 agosto 1981 n. 218)
Aumento delle paghe nette giornaliere spettanti ai graduati ed ai militari di truppa in servizio di leva, agli allievi delle Accademie militari, agli allievi carabinieri, agli allievi finanzieri, agli allievi guardie di pubblica sicurezza, agli allievi agenti di custodia ed agli allievi guardie forestali.
    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
 
  Ai graduati e militari di  truppa  dell'Esercito,  della  Marina  e
dell'Aeronautica, in servizio di leva, trattenuti o richiamati,  sono
attribuite le paghe nette giornaliere di cui alla tabella I  allegata
alla  presente  legge.  A  quelli  vincolati  a  ferme   speciali   o
raffermati, nonche'  agli  allievi  delle  Accademie  militari,  agli
allievi carabinieri, agli allievi finanzieri, agli allievi guardie di
pubblica sicurezza, agli allievi agenti di custodia  e  agli  allievi
guardie  forestali  sono  attribuite  le  paghe   nette   giornaliere
risultanti dalla tabella II allegata alla presente legge. 
  Le misure delle paghe previste nelle predette tabelle spettano  dal
primo giorno del mese successivo a quello della  pubblicazione  della
presente legge nella Gazzetta Ufficiale. 
 

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