Legge Ordinaria n. 441 del 05/08/1981 (Pubblicata nella G. U del 10 agosto 1981 n. 218)
Vendita a peso netto delle merci.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  La  vendita  delle  merci,  il cui prezzo sia fissato per unita' di
peso, deve essere effettuata a peso ed al netto della tara.
  Si  intende  per tara tutto cio' che avvolge o contiene la merce da
vendere o e' unito ad essa e con essa viene venduto.
  Sono  fatte salve le disposizioni emanate dalla Comunita' economica
europea.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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