Leggi d'Italia
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Legge Ordinaria n. 450 del 05/08/1981 (Pubblicata nella G. U del 11 agosto 1981 n. 219)
Modifiche alla legge 13 luglio 1965, n. 882, sull'ordinamento della banda della Guardia di finanza.
Modifiche alla legge 13 luglio 1965, n. 882, sull'ordinamento della banda della Guardia di finanza.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Il terzo e il quarto comma dell'articolo 4 della legge 13 luglio 1965, n. 882, sono sostituiti dai seguenti: "La commissione per il concorso concernente il reclutamento del maresciallo maggiore carica speciale, vicedirettore, e' composta da: a) un colonnello della Guardia di finanza, presidente; b) un insegnante di armonia e contrappunto presso un Conservatorio di Stato, membro; c) l'ufficiale maestro direttore della banda della Guardia di finanza, o, in caso di sua assenza o impedimento, un ufficiale maestro direttore di banda militare, membro; d) un ufficiale della Guardia di finanza di grado non superiore a capitano, segretario senza voto. Le commissioni per i concorsi concernenti il reclutamento dei sottufficiali, degli appuntati e dei finanzieri musicanti sono composte da: 1) un ufficiale superiore della Guardia di finanza, presidente; 2) un professore di Conservatorio di Stato o un maestro diplomato in strumentazione per banda, membro; 3) l'ufficiale maestro direttore della banda della Guardia di finanza, o, in caso di sua assenza o impedimento, un ufficiale maestro direttore di banda militare, membro; 4) un ufficiale della Guardia di finanza di grado non superiore a capitano, segretario senza voto".
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it
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