Legge Ordinaria n. 453 del 05/08/1981 (Pubblicata nella G. U del 11 agosto 1981 n. 219)
Rinnovo della delega prevista dall'articolo 72 della legge 16 maggio 1978, n. 196, gia' rinnovata con legge 6 dicembre 1978, n. 827, per l'estensione alla regione Valle d'Aosta delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il  Governo  e' delegato ad emanare, entro centottanta giorni dalla
data  di  entrata  in vigore della presente legge, uno o piu' decreti
aventi  forza  di  legge  ordinaria  per estendere alla regione Valle
d'Aosta  le  disposizioni  del decreto legislativo 24 luglio 1977, n.
616.
  Il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:
    1)  il  trasferimento  e  la  delega  di  funzioni amministrative
statali  alla  regione  Valle  d'Aosta  devono essere non inferiori a
quelli  disposti  per  le  regioni a statuto ordinario e tenere conto
delle  particolari  condizioni  di  autonomia attribuite alla regione
Valle d'Aosta;
    2)  le  disposizioni  in materia finanziaria devono rispettare il
disposto  dell'articolo  49  della  legge  16  maggio  1978,  n. 196,
integrato  col disposto degli articoli 127, 131 e 132 del decreto del
Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
    3)  nel  trasferimento di personale alla regione Valle d'Aosta e'
data preferenza a chi dimostri la conoscenza della lingua francese;
    4)  devono  essere  comunque integralmente rispettate le funzioni
amministrative gia' esercitate dalla regione Valle d'Aosta;
    5)   rimane   comunque  esclusa  nei  confronti  delle  attivita'
amministrative della regione Valle d'Aosta la funzione di indirizzo e
di coordinamento prevista dall'articolo 3 della legge 22 luglio 1975,
n. 382, e dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica
24 luglio 1977, n. 616.
 

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