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Legge Ordinaria n. 456 del 06/08/1981 (Pubblicata nella G. U del 11 agosto 1981 n. 219)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 giugno 1981, n. 333, concernente proroga del termine assegnato al commissario per il completamento degli interventi nelle zone colpite dal terremoto del novembre 1980.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 giugno 1981, n. 333, concernente proroga del termine assegnato al commissario per il completamento degli interventi nelle zone colpite dal terremoto del novembre 1980.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico Il decreto-legge 26 giugno 1981, n. 333, concernente proroga del termine assegnato al commissario per il completamento degli interventi nelle zone colpite dal terremoto del novembre 1980, e' convertito in legge con le seguenti modificazioni: Dopo l'articolo 1, sono aggiunti i seguenti: "Art. 1-bis. - All'articolo 8 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e' aggiunto il seguente comma: "Per gli interventi di cui alle lettere c) ed e) del comma precedente i comuni possono utilizzare anche le risorse loro assegnate, anche se non impegnate nei termini prescritti, ai sensi del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 15 febbraio 1980, n. 25 ""; "Art. 1-ter. - Il quarto comma dell'articolo 9 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e' sostituito dal seguente: ""Sono altresi' ammesse a contributo, fino al 25 per cento del costo dell'alloggio determinato ai sensi del secondo e del terzo comma le spese per la ricostruzione delle superfici utili per lo svolgimento delle attivita' di liberi professionisti e lavoratori autonomi, distrutte o demolite per effetto del sisma. Sono ammesse a contributo in conto capitale, fino all'intero ammontare, le opere di ricostruzione delle pertinenze agricole adibite a ricovero del bestiame, degli attrezzi e a fienile. Ai coltivatori diretti e' assegnato un contributo in conto capitale pari all'intera spesa necessaria da determinarsi sulla base di quanto previsto nei commi precedenti sia per l'abitazione rurale sia per una sola unita' immobiliare sita nel centro abitato, non occupata da persona diversa dal proprietario alla data del 23 novembre 1980"; "Art. 1-quater. - Dopo il secondo comma dell'articolo 10 della legge 14 maggio 1981, n. 219, sono aggiunti i seguenti: "Dall'importo del contributo, determinato ai sensi del comma precedente, va detratto l'importo del contributo gia' disposto ai sensi dell'articolo 3, primo comma, lettera d) ed e), del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1980, n. 874, con esclusione delle aliquote di importo relative ad opere provvisionali. Sono ammesse a contributo in conto capitale, fino all'intero ammontare, le opere di riparazione delle pertinenze agricole adibite a ricovero del bestiame, degli attrezzi e a fienile. Ai coltivatori diretti e' assegnato il contributo pari all'intera spesa necessaria per la riparazione, nei limiti di quanto disposto dai commi precedenti, sia per l'abitazione rurale sia per una sola unita' immobiliare sita nel centro abitato e non abitata da persona diversa dal proprietario alla data del 23 novembre 1980 ""; "Art. 1-quinquies. - All'articolo 11 della legge 14 maggio 1981, n. 219, sono soppresse le parole: "artigiano, commerciante o operatore turistico" ed e' aggiunto il seguente comma: "L'assegnazione dei contributi ha luogo prescindendo dalla decorrenza del termine di novanta giorni qualora alla domanda sia allegata una dichiarazione del proprietario da cui risulti esplicita rinuncia""; "Art. 1-sexies. - Al secondo comma dell'articolo 12 della legge 14 maggio 1981, n. 219, dopo le parole: "alla data anzidetta", sono aggiunte le seguenti: "e tutti coloro che dimostrino con atto notorio il possesso non violento ne' clandestino alla data del 23 novembre 1980 ""; All'articolo 2: al primo capoverso, dopo le parole: "Le predette commissioni, elette", sono aggiunte le seguenti: "entro trenta giorni dalla pubblicazione della legge di conversione del presente decreto"; al quarto capoverso, sono aggiunte, in fine, le parole: "Esse esprimono il parere entro trenta giorni dalla data di presentazione di ciascuna perizia, ed entro il 30 settembre 1981 per le perizie presentate fino alla data di entrata in vigore della presente legge"; il quinto capoverso e' sostituito dal seguente: "La domanda di autorizzazione ad edificare, di cui al secondo comma, si intende accolta qualora il sindaco non si pronunci nel termine di quindici giorni dal parere della commissione. In tal caso il richiedente puo' dar corso ai lavori dandone comunicazione al sindaco. Il sindaco deve pronunciarsi sull'accoglimento della domanda di concessione ad edificare, di cui al secondo comma, entro quindici giorni dal parere della commissione"; all'ottavo capoverso, sono aggiunte, in fine, le parole: "Tali controlli sostituiscono a tutti gli effetti la vigilanza per l'osservanza delle norme tecniche di cui all'articolo 29 della legge 2 febbraio 1974, n. 64"; il decimo capoverso e' sostituito dal seguente: "Per le procedure indicate al comma precedente, il comune, salvo espressa rinunzia dell'interessato, provvede a disporre la trasmissione, alle competenti commissioni di cui al presente articolo, delle domande corredate da perizie dalle quali risultino anche danni, cagionati dal terremoto, diversi da quelli indicati dall'articolo 3, primo comma, lettere d) ed e), del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1980, n. 874, ovvero danni stimati di valore superiore a lire 10 milioni, dandone immediata comunicazione all'interessato"; Dopo l'articolo 2, sono aggiunti i seguenti: "Art. 2-bis. - Il terzo comma dell'articolo 17 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e' sostituito dal seguente: Agli interventi di competenza di amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo che si eseguono ai sensi del presente articolo non si applicano le disposizioni di cui al titolo II, capo III, e titolo III della legge 2 febbraio 1974, n. 64". Il quinto ed il sesto comma del medesimo articolo 17 della legge 14 maggio 1981, n. 219, sono sostituiti dai seguenti: "Il Ministro della pubblica istruzione, nel formulare i programmi di sua competenza, tiene conto anche della esigenza di ricostruzione degli istituti universitari nonche' delle esigenze connesse alla istituzione ed al completamento delle Universita' della Basilicata e di Salerno, ivi comprese le residenze per gli studenti universitari, con priorita' per quelle delle facolta' scientifiche. Per l'assolvimento dei compiti connessi con l'attuazione della presente legge, i provveditorati alle opere pubbliche e le soprintendenze del Ministero per i beni culturali e ambientali delle regioni Basilicata e Campania possono avvalersi, per un periodo non superiore a tre anni, dell'opera di liberi professionisti, stipulando apposite convenzioni ""; "Art. 2-ter. - I commi dal secondo all'ottavo dell'articolo 21 della legge 14 maggio 1981, n. 219, sono sostituiti dai seguenti: "Il contributo di cui al comma precedente e' esteso alle spese necessarie per il miglioramento e l'adeguamento funzionale degli stabilimenti nonche' a quelle relative all'acquisto del terreno nello stesso comune qualora, per ragioni sismiche o di vincoli urbanistico ambientali, non sia possibile la ricostruzione in loco. La domanda per fruire del contributo deve essere presentata, per il tramite di una azienda o istituto di credito, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e alla commissione di cui al quinto comma, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata dall'autorizzazione o concessione ad edificare rilasciata dal sindaco e dall'autorizzazione dei competenti uffici tecnici regionali, in applicazione di quanto disposto dall'articolo 18 della legge 2 febbraio 1974, n. 64, nonche' da una perizia giurata da cui risulti anche il mantenimento dei livelli di occupazione preesistenti al sisma. Nell'ipotesi di miglioramento e di adeguamento funzionale, alla domanda deve essere allegato il progetto esecutivo. E' istituita presso ogni provincia, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, una commissione composta da un delegato del presidente della giunta regionale, che la presiede, da tre membri designati dal consiglio regionale, con voto limitato, da due membri designati dal presidente della camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, dall'intendente di finanza. La commissione ha sede presso la camera di commercio della provincia interessata e le spese per il suo funzionamento e per il compenso dei collaudatori sono a carico del fondo di cui all'articolo 3. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede alla concessione del contributo previo parere della commissione di cui al precedente comma. Qualora la commissione non si esprima entro trenta giorni dal ricevimento della domanda il parere si intende favorevole. Il contributo e' corrisposto dalla direzione provinciale del tesoro, per il tramite dell'azienda o dell'istituto di credito di cui al terzo comma, mediante ordinativi tratti sui fondi messi a disposizione dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con ordini di accreditamento emessi in contabilita' speciale in ragione del: a) 50 per cento del contributo all'inizio dei lavori certificato dal sindaco; b) restante 50 per cento del contributo dopo l'ultimazione dei lavori, previo collaudo degli stessi da parte di un tecnico nominato dal presidente della commissione di cui al quinto comma ""; "Art. 2-quater. - I termini di cui al quinto e dodicesimo comma dell'articolo 28 della legge 14 maggio 1981, n. 219, sono prorogati di sessanta giorni per i comuni che hanno rinnovato il consiglio comunale nella tornata elettorale del 21 e 22 giugno 1981 e di trenta giorni per gli altri comuni"; "Art. 2-quinquies. - Nelle zone terremotate di cui al presente decreto il termine di dodici mesi di cui all'articolo 56, primo comma, della legge 27 luglio 1978, n. 392, e' elevato a ventiquattro mesi e si applica ai casi previsti dallo stesso articolo 56 e, in particolare, quando il conduttore sottoposto a provvedimento di rilascio non disponga di altro alloggio nel comune di residenza o in comuni confinanti. Quando sia gia' stata fissata la data di esecuzione del provvedimento di rilascio dell'alloggio, su istanza del conduttore da presentarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il giudice, sentito il comune, con particolare riguardo ai programmi abitativi in corso di realizzazione, puo' fissare una nuova data di esecuzione del provvedimento di rilascio in conformita' a quanto disposto dal primo comma del presente articolo. Nelle regioni Basilicata e Campania e' comunque sospesa fino al 31 dicembre 1981 l'esecuzione, anche qualora sia stato raggiunto accordo convenzionale risultante da verbale di conciliazione, dei provvedimenti di rilascio di immobili adibiti ad abitazione, salvo che il proprietario risulti a sua volta sinistrato e privo di altro alloggio"; All'articolo 3, dopo il secondo comma, e' aggiunto il seguente: "Al sesto comma dell'articolo 60 della legge 14 maggio 1981, n. 219, sono aggiunte, in fine, le parole: "Analoga convenzione possono stipulare i comuni disastrati ""; Dopo l'articolo 3, e' aggiunto il seguente: "Art. 3-bis. - Al primo comma dell'articolo 65 della legge 14 maggio 1981, n. 219, dopo le parole: "destinati ad uso pubblico,", sono aggiunte le seguenti: "o comunque di rilevante interesse pubblico,""; All'articolo 5, al quinto capoverso, le parole: "in aggiunta ai mezzi di bilancio da indicare in sede di legge finanziaria per l'anno medesimo" sono sostituite dalle seguenti: "nel quadro della manovra complessiva di bilancio che sara' determinata in sede di legge finanziaria per l'anno medesimo"; Dopo l'articolo 5, sono aggiunti i seguenti: "Art. 5-bis. - Il sindaco di Napoli e il presidente della giunta regionale della Campania nominati, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, commissari straordinari del Governo, sono autorizzati ad apportare varianti ed integrazioni alla individuazione delle aree e degli edifici effettuata ai sensi degli articoli 80 e 82 della legge 14 maggio 1981, n. 219, dandone entro dieci giorni comunicazione al CIPE. Le varianti e le integrazioni di cui al comma precedente possono anche essere finalizzate all'inclusione di ulteriori opere di urbanizzazione necessarie all'organica attuazione del programma di intervento originario, nonche' di aree ed edifici da destinare ad attivita' industriali, artigianali, commerciali il cui trasferimento risulti indispensabile per l'attuazione del programma straordinario. Per l'esecuzione degli interventi relativi ad eventuali varianti apportate al programma originario ai sensi del presente articolo, i commissari straordinari del Governo possono affidare in concessione le opere previste ai soggetti gia' individuati come concessionari sulla base delle norme di cui all'articolo 81 della legge 14 maggio 1981, n. 219"; "Art. 5-ter. - Il sindaco di Napoli e il presidente della giunta regionale della Campania nominati, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, commissari straordinari del Governo, possono disporre, previa autorizzazione del CIPE, l'inclusione nel programma straordinario di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, di opere gia' finanziate con altre leggi, ordinarie e speciali, in quanto tali opere risultino funzionalmente correlate con l'attuazione del programma straordinario medesimo. Le opere di cui al comma precedente sono realizzate con le procedure e le modalita' previste dal titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, e dal presente decreto"; "Art. 5-quater. - Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4-ter del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1980, n. 874, il locatario di immobili dichiarati inagibili e' esentato dal pagamento del canone fino al collaudo dei lavori che consentano l'agibilita' e l'abitabilita' degli immobili medesimi"; "Art. 5-quinquies. - I comuni che, ai sensi dell'ordinanza 29 dicembre 1980, n. 69, del commissario straordinario per le zone terremotate, hanno individuato e requisito aree destinate all'installazione di alloggi precari per le famiglie terremotate, possono espropriare tali aree destinandole ad attrezzature pubbliche o ad edilizia residenziale pubblica, compatibilmente con le norme previste dalle leggi e dagli strumenti urbanistici vigenti. Le aree espropriate ai sensi del precedente comma dal comune di Napoli possono essere utilizzate, su richiesta del sindaco di Napoli, commissario straordinario del Governo, per finalita' connesse con l'attuazione del piano straordinario di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219. Gli espropri di cui al presente articolo sono finanziati con i fondi previsti a tale scopo dalla legge 14 maggio 1981, n. 219"; "Art. 5-sexies. - Le sezioni operative delle soprintendenze del Ministero per i beni culturali e ambientali della Campania, istituite con decreto 4 luglio 1981 del Ministro per i beni culturali e ambientali, sono trasformate in soprintendenze. Alla copertura delle vacanze determinate in altre sedi a seguito delle assegnazioni del personale alle indicate sezioni operative si provvede in sede di immissione in ruolo, nelle qualifiche iniziali, del personale di cui alla legge 1 giugno 1977, n. 285"; "Art. 5-septies. - Al personale indicato nell'articolo 15 del decreto-legge 5 dicembre 1980, n. 799, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1980, n. 875, non si applica la limitazione prevista dall'articolo 1, terzo comma, della legge 26 luglio 1978, n. 417, ferma restando la misura della indennita' giornaliera prevista dal succitato articolo 15. La presente norma si applica a decorrere dal 24 luglio 1981"; "Art. 5-octies. - I termini di cui all'articolo 4 del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1980, n. 874, modificato dall'articolo 1 del decreto-legge 31 gennaio 1981, n. 11, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1981, n. 104, sono prorogati ulteriormente al 31 dicembre 1981 esclusivamente a favore dei soggetti residenti nei comuni dichiarati disastrati per l'intera loro area territoriale dagli appositi decreti presidenziali previsti dalla legge. Non e' comunque applicabile nei confronti dei predetti soggetti l'articolo 1-quater del decreto-legge 13 febbraio 1981, n. 19, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 15 aprile 1981, n. 128, per quanto concerne la corresponsione in favore del creditore degli interessi di mora"; "Art. 5-novies. - Il provveditorato alle opere pubbliche della Campania e' autorizzato ad istituire una sezione staccata ad Avellino ed una a Salerno, per la durata di un triennio dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, al fine di accelerare la esecuzione delle opere di ricostruzione dal terremoto di competenza dello Stato. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Selva di Val Gardena, addi' 6 agosto 1981 PERTINI SPADOLINI Visto, il Guardasigilli: DARIDA
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it
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