Leggi d'Italia
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Legge Ordinaria n. 458 del 06/08/1981 (Pubblicata nella G. U del 11 agosto 1981 n. 219)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 giugno 1981, n. 335, concernente trattenimento in servizio dei colonnelli dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza, richiamati in servizio ai sensi della legge 19 febbraio 1979, n. 52, e modifiche alle norme di avanzamento dei tenenti colonnelli delle predette Forze armate.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 giugno 1981, n. 335, concernente trattenimento in servizio dei colonnelli dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza, richiamati in servizio ai sensi della legge 19 febbraio 1979, n. 52, e modifiche alle norme di avanzamento dei tenenti colonnelli delle predette Forze armate.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico E' convertito in legge il decreto-legge 26 giugno 1981, n. 335, concernente trattenimento in servizio dei colonnelli dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza, richiamati in servizio ai sensi della legge 19 febbraio 1979, n. 52, e modifiche alle norme di avanzamento dei tenenti colonnelli delle predette Forze armate, con le seguenti modificazioni: All'articolo 1, secondo comma, sono premesse le parole: "Fino al 31 dicembre 1982"; All'articolo 2: al primo comma, dopo le parole: "Dal 31 dicembre 1980", sono aggiunte le seguenti: "e fino al 31 dicembre 1982"; e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "Per i tenenti colonnelli compresi almeno per la prima volta nelle aliquote di ruolo da prendere in esame per la promozione nel servizio permanente effettivo, determinate il 31 ottobre 1974, che, valutati con giudizio di idoneita' senza iscrizione in quadro, transitano nella posizione di "a disposizione" ai sensi del precedente comma, si applicano le norme dell'articolo 16 della legge 10 dicembre 1973, n. 804. Ai predetti ufficiali si applicano, altresi', le disposizioni di cui all'articolo 17 della citata legge, quale modificato dall'articolo 1-bis del decreto-legge 23 dicembre 1978, n. 814, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 19 febbraio 1979, n. 52, in aggiunta a qualsiasi altro beneficio spettante". La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Selva di Val Gardena, addi' 6 agosto 1981 PERTINI SPADOLINI - LAGORIO - ANDREATTA Visto, il Guardasigilli: DARIDA
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it
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