Leggi d'Italia
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Legge Ordinaria n. 47 del 28/02/1981 (Pubblicata nella G.U. del 7 marzo 1981 n. 66)
Modifiche ed integrazioni alle leggi 18 agosto 1978, n. 497, e 5 agosto 1978, n. 457, dirette a facilitare l'acquisizione da parte del Ministero della difesa di immobili da destinare ad alloggi e servizi per le Forze armate.
Modifiche ed integrazioni alle leggi 18 agosto 1978, n. 497, e 5 agosto 1978, n. 457, dirette a facilitare l'acquisizione da parte del Ministero della difesa di immobili da destinare ad alloggi e servizi per le Forze armate.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. L'articolo 4 della legge 18 agosto 1978, n. 497, e' sostituito dal seguente: "Il programma di cui al precedente articolo 2 sara' realizzato attraverso interventi biennali utilizzando aree ed immobili demaniali disponibili, in conformita' alle norme ed agli strumenti urbanistici vigenti, ovvero anche in deroga ad essi ai sensi dell'articolo 3 della legge 21 dicembre 1955, n. 1357, e successive modificazioni e integrazioni. Le infrastrutture di cui al primo comma del successivo articolo 5 sono da considerarsi a tutti gli effetti quali opere destinate alla difesa nazionale e, pertanto, dovranno essere realizzate con l'eccezione prevista al secondo comma dell'articolo 31 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, come modificato dall'articolo 10 della legge 6 agosto 1967, n. 765. Nei casi in cui non siano disponibili o comunque non siano utilizzabili aree o immobili di cui al precedente comma, il Ministero della difesa e' autorizzato ad acquistare dai comuni o ricevere in permuta dai medesimi in cambio di aree o fabbricati anche demaniali, la piena proprieta' delle aree e dei fabbricati eventualmente su di esse insistenti, compresi nei piani di zona previsti dalla legge 18 aprile 1962, n. 167, o, in mancanza di questi, ai sensi dell'articolo 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, nei limiti previsti dall'articolo 2 della legge 28 gennaio 1977, n. 10. Nell'ipotesi in cui le aree da trasferire dal comune al Ministero della difesa siano ricomprese dal programma pluriennale di cui all'articolo 38 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, nella quota da cedere in diritto di superficie, la deliberazione del comune che dispone la cessione in proprieta' delle aree stesse costituisce modifica al programma pluriennale. La volumetria delle aree cedute puo' superare il limite massimo del 40 per cento di cui all'undicesimo comma dell'articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865. Il comune cedente ha facolta' di rideterminare, sempre entro i limiti di cui all'undicesimo comma dell'articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, le quote di aree da cedere in proprieta' e in superficie con riferimento all'intero piano di zona, nel rispetto del regime delle aree gia' assegnate e con esclusione di quelle alienate al Ministero della difesa. All'istanza del Ministero della difesa, intesa ad ottenere dai comuni la cessione della proprieta' degli immobili di cui sopra, mediante compravendita o permuta, e' data la preferenza rispetto a tutte le domande concorrenti. Detta istanza sara' accolta, in ogni caso, compatibilmente con il dimensionamento degli strumenti urbanistici sopra richiamati. Il regime giuridico degli alloggi realizzati sulle aree suindicate e' definito dalla presente legge anche in deroga a quanto disposto dall'articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865. Sempre nei casi in cui non siano disponibili o comunque non siano utilizzabili aree o immobili di cui al primo comma, il Ministero della difesa e' altresi' autorizzato: a stipulare permute di aree o fabbricati demaniali non idonei alle finalita' di cui al precedente articolo 1 con idonee aree o alloggi di tipo economico, anche di maggior valore, di proprieta' dei comuni e, in subordine, di altri soggetti pubblici, mediante conguaglio a carico degli stanziamenti previsti dalla presente legge o a favore dell'erario. In quest'ultimo caso, il relativo importo e' versato in tesoreria per essere riassegnato all'Amministrazione della difesa per le finalita' di cui al precedente articolo 1. Si applicano in quanto non derogate e compatibili, le disposizioni di cui al regio decreto-legge 10 settembre 1923, n. 2000, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, sostituendo la commissione di cui all'articolo 4 con il comitato di cui all'articolo 23 della presente legge; a stipulare permute di aree o fabbricati demaniali non idonei alle finalita' di cui al precedente articolo 1 con alloggi di tipo economico anche di maggior valore, da costruire da parte dei comuni, o di altri soggetti pubblici, su suoli anche demaniali, procedendo all'eventuale conguaglio secondo le medesime modalita'; ad acquisire aree non comprese nei piani di zona con l'applicazione delle disposizioni contenute nella legge 3 gennaio 1978, n. 1, e a stipulare, sentiti i comuni che esprimono parere non vincolante entro quindici giorni dalla data di ricezione della comunicazione del Ministro della difesa, con gli istituti di previdenza del Ministero del tesoro o con altri enti di previdenza, ai sensi della legge 27 luglio 1978, n. 392, sino al completamento del programma di acquisizione di alloggi di servizio previsto dalla presente legge, convenzioni per la locazione di fabbricati di proprieta' degli stessi, da concedere in sublocazione ai propri dipendenti secondo quanto previsto dal successivo articolo 20. Il Ministero della difesa provvede, con gli stanziamenti inscritti nel capitolo 2802 del proprio stato di previsione relativo all'esercizio finanziario 1980 e nei capitoli corrispondenti per i successivi esercizi, alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili in argomento, alla gestione degli edifici ed al versamento dei relativi canoni, operando le conseguenti ritenute stipendiali per le somme dovute dai sublocatari da versare in tesoreria con imputazione al capo X delle entrate statali per la successiva riassegnazione allo stato di previsione del Ministero della difesa, ai sensi dell'articolo 21 del regio decreto 2 febbraio 1928, n. 263. Gli alloggi di cui al presente articolo non sono soggetti alle norme di legge limitative della disponibilita' degli alloggi di proprieta' degli istituti di previdenza. Il valore di tutte le aree e di tutti gli immobili oggetto di negozi di trasferimento ai sensi del presente articolo fra Ministero della difesa, comuni ed altri soggetti pubblici, sia se effettuati a titolo di compravendita che di permuta, sara' determinato dal competente ufficio tecnico erariale entro novanta giorni con i criteri previsti dalla legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni ed integrazioni. Nei casi di cessione al Ministero della difesa da parte dei comuni di immobili e di aree comprese nei piani per l'edilizia economica e popolare all'importo, risultante dalla stima come sopra compiuta, sara' aggiunto il costo delle opere di urbanizzazione pertinenti alla volumetria relativa alle aree e agli immobili ceduti. Le permute di immobili demaniali di cui al presente articolo effettuate dal Ministero della difesa con i comuni e con altri soggetti pubblici - alle quali si procedera', come per tutte le altre cessioni di immobili demaniali che in forza di atti di permuta o compravendita interverranno ai fini della presente legge fra i predetti soggetti, a trattativa privata - non sono sottoposte alle limitazioni di cui al regio decreto-legge 10 settembre 1923, n. 2000, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473. Il Ministero della difesa e' autorizzato ad acquisire immobili residenziali privati e, ove possibile, nell'ambito dell'edilizia convenzionata. Le opere e gli interventi previsti dalla presente legge sono dichiarati di pubblica utilita', urgenti ed indifferibili. Ad essi si applicano le disposizioni della legge 3 gennaio 1978, n. 1".
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it
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