Legge Ordinaria n. 47 del 28/02/1981 (Pubblicata nella G.U. del 7 marzo 1981 n. 66)
Modifiche ed integrazioni alle leggi 18 agosto 1978, n. 497, e 5 agosto 1978, n. 457, dirette a facilitare l'acquisizione da parte del Ministero della difesa di immobili da destinare ad alloggi e servizi per le Forze armate.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  L'articolo  4 della legge 18 agosto 1978, n. 497, e' sostituito dal
seguente:
  "Il  programma  di  cui  al  precedente articolo 2 sara' realizzato
attraverso interventi biennali utilizzando aree ed immobili demaniali
disponibili,  in conformita' alle norme ed agli strumenti urbanistici
vigenti,  ovvero  anche  in  deroga  ad essi ai sensi dell'articolo 3
della  legge  21 dicembre 1955, n. 1357, e successive modificazioni e
integrazioni.  Le infrastrutture di cui al primo comma del successivo
articolo  5  sono  da  considerarsi  a  tutti gli effetti quali opere
destinate   alla   difesa  nazionale  e,  pertanto,  dovranno  essere
realizzate con l'eccezione prevista al secondo comma dell'articolo 31
della legge 17 agosto 1942, n. 1150, come modificato dall'articolo 10
della legge 6 agosto 1967, n. 765.
  Nei  casi  in  cui  non  siano  disponibili  o  comunque  non siano
utilizzabili aree o immobili di cui al precedente comma, il Ministero
della  difesa  e'  autorizzato ad acquistare dai comuni o ricevere in
permuta  dai medesimi in cambio di aree o fabbricati anche demaniali,
la  piena  proprieta' delle aree e dei fabbricati eventualmente su di
esse  insistenti,  compresi nei piani di zona previsti dalla legge 18
aprile 1962, n. 167, o, in mancanza di questi, ai sensi dell'articolo
51  della  legge  22  ottobre  1971,  n.  865,  nei  limiti  previsti
dall'articolo 2 della legge 28 gennaio 1977, n. 10.
  Nell'ipotesi  in  cui le aree da trasferire dal comune al Ministero
della  difesa  siano  ricomprese  dal  programma  pluriennale  di cui
all'articolo  38  della legge 22 ottobre 1971, n. 865, nella quota da
cedere  in  diritto  di  superficie,  la deliberazione del comune che
dispone  la  cessione  in  proprieta'  delle  aree stesse costituisce
modifica  al  programma  pluriennale. La volumetria delle aree cedute
puo'   superare   il   limite   massimo  del  40  per  cento  di  cui
all'undicesimo comma dell'articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n.
865.
  Il  comune  cedente  ha  facolta'  di rideterminare, sempre entro i
limiti  di  cui  all'undicesimo comma dell'articolo 35 della legge 22
ottobre  1971,  n. 865, le quote di aree da cedere in proprieta' e in
superficie con riferimento all'intero piano di zona, nel rispetto del
regime  delle aree gia' assegnate e con esclusione di quelle alienate
al Ministero della difesa.
  All'istanza  del  Ministero  della  difesa,  intesa ad ottenere dai
comuni  la  cessione  della  proprieta'  degli immobili di cui sopra,
mediante  compravendita  o  permuta, e' data la preferenza rispetto a
tutte  le  domande  concorrenti. Detta istanza sara' accolta, in ogni
caso,   compatibilmente   con   il  dimensionamento  degli  strumenti
urbanistici sopra richiamati.
  Il  regime giuridico degli alloggi realizzati sulle aree suindicate
e'  definito  dalla  presente legge anche in deroga a quanto disposto
dall'articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.
  Sempre  nei  casi in cui non siano disponibili o comunque non siano
utilizzabili  aree  o  immobili  di  cui al primo comma, il Ministero
della difesa e' altresi' autorizzato:
    a  stipulare  permute  di  aree o fabbricati demaniali non idonei
alle  finalita'  di  cui  al  precedente articolo 1 con idonee aree o
alloggi di tipo economico, anche di maggior valore, di proprieta' dei
comuni   e,  in  subordine,  di  altri  soggetti  pubblici,  mediante
conguaglio  a carico degli stanziamenti previsti dalla presente legge
o  a favore dell'erario. In quest'ultimo caso, il relativo importo e'
versato in tesoreria per essere riassegnato all'Amministrazione della
difesa per le finalita' di cui al precedente articolo 1. Si applicano
in quanto non derogate e compatibili, le disposizioni di cui al regio
decreto-legge  10  settembre 1923, n. 2000, convertito nella legge 17
aprile 1925, n. 473, sostituendo la commissione di cui all'articolo 4
con il comitato di cui all'articolo 23 della presente legge;
    a  stipulare  permute  di  aree o fabbricati demaniali non idonei
alle  finalita'  di  cui al precedente articolo 1 con alloggi di tipo
economico  anche di maggior valore, da costruire da parte dei comuni,
o  di  altri  soggetti pubblici, su suoli anche demaniali, procedendo
all'eventuale conguaglio secondo le medesime modalita';
    ad   acquisire   aree   non   comprese  nei  piani  di  zona  con
l'applicazione  delle  disposizioni  contenute  nella legge 3 gennaio
1978,  n. 1, e a stipulare, sentiti i comuni che esprimono parere non
vincolante  entro  quindici  giorni  dalla  data  di  ricezione della
comunicazione   del  Ministro  della  difesa,  con  gli  istituti  di
previdenza  del  Ministero del tesoro o con altri enti di previdenza,
ai  sensi  della  legge 27 luglio 1978, n. 392, sino al completamento
del  programma  di acquisizione di alloggi di servizio previsto dalla
presente  legge,  convenzioni  per  la  locazione  di  fabbricati  di
proprieta'  degli  stessi,  da  concedere  in  sublocazione ai propri
dipendenti secondo quanto previsto dal successivo articolo 20.
  Il  Ministero della difesa provvede, con gli stanziamenti inscritti
nel   capitolo   2802   del  proprio  stato  di  previsione  relativo
all'esercizio  finanziario  1980  e nei capitoli corrispondenti per i
successivi  esercizi,  alla  manutenzione  ordinaria  e straordinaria
degli  immobili  in  argomento,  alla  gestione  degli  edifici ed al
versamento  dei  relativi  canoni,  operando  le conseguenti ritenute
stipendiali  per  le  somme  dovute  dai  sublocatari  da  versare in
tesoreria  con  imputazione  al  capo  X delle entrate statali per la
successiva  riassegnazione  allo  stato  di  previsione del Ministero
della  difesa, ai sensi dell'articolo 21 del regio decreto 2 febbraio
1928, n. 263.
  Gli  alloggi  di  cui  al  presente articolo non sono soggetti alle
norme  di  legge  limitative  della  disponibilita'  degli alloggi di
proprieta' degli istituti di previdenza.
  Il  valore  di  tutte  le  aree  e di tutti gli immobili oggetto di
negozi  di trasferimento ai sensi del presente articolo fra Ministero
della  difesa, comuni ed altri soggetti pubblici, sia se effettuati a
titolo  di  compravendita  che  di  permuta,  sara'  determinato  dal
competente  ufficio  tecnico  erariale  entro  novanta  giorni  con i
criteri  previsti  dalla  legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive
modificazioni  ed  integrazioni.  Nei  casi  di cessione al Ministero
della  difesa  da parte dei comuni di immobili e di aree comprese nei
piani  per  l'edilizia  economica  e popolare all'importo, risultante
dalla  stima come sopra compiuta, sara' aggiunto il costo delle opere
di  urbanizzazione  pertinenti  alla  volumetria relativa alle aree e
agli immobili ceduti.
  Le  permute  di  immobili  demaniali  di  cui  al presente articolo
effettuate  dal  Ministero  della  difesa  con  i  comuni e con altri
soggetti pubblici - alle quali si procedera', come per tutte le altre
cessioni  di  immobili  demaniali  che  in forza di atti di permuta o
compravendita  interverranno  ai  fini  della  presente  legge  fra i
predetti  soggetti,  a  trattativa privata - non sono sottoposte alle
limitazioni di cui al regio decreto-legge 10 settembre 1923, n. 2000,
convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473.
  Il  Ministero  della  difesa  e'  autorizzato ad acquisire immobili
residenziali  privati  e,  ove  possibile,  nell'ambito dell'edilizia
convenzionata.
  Le  opere  e  gli  interventi  previsti  dalla  presente legge sono
dichiarati di pubblica utilita', urgenti ed indifferibili. Ad essi si
applicano le disposizioni della legge 3 gennaio 1978, n. 1".
 

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