Legge Ordinaria n. 48 del 28/02/1981 (Pubblicata nella G.U. del 7 marzo 1981 n. 66)
Interpretazione autentica del secondo comma dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 1979, n. 653, concernente sistemazione del personale dell'ufficio per l'accertamento e la notifica degli sconti farmaceutici ai fini della sua applicazione in provincia di Bolzano.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico

  Ai  fini dell'applicazione della legge 24 dicembre 1979, n. 653, al
personale  dell'ufficio per l'accertamento e la notifica degli sconti
farmaceutici,    in   servizio   nell'ambito   della   circoscrizione
territoriale  della  cassa  mutua  provinciale di malattia di Bolzano
anteriormente al 1 dicembre 1976, non e' richiesto il requisito della
conoscenza della lingua italiana e della lingua tedesca, previsto dal
decreto  del  Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, per
le assunzioni nel pubblico impiego in provincia di Bolzano.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 28 febbraio 1981

                               PERTINI

                                                     FORLANI - FOSCHI

Visto, il Guardasigilli: SARTI
 

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