Leggi d'Italia
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Legge Ordinaria n. 533 del 23/09/1981 (Pubblicata nella G. U del 28 settembre 1981 n. 266)
Delega al Governo per il definitivo riordinamento delle pensioni di guerra.
Delega al Governo per il definitivo riordinamento delle pensioni di guerra.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Delega al Governo Il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare entro il 31 dicembre 1981, sentito il parere delle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, disposizioni aventi valore di legge intese ad apportare, per un definitivo riassetto legislativo, integrazioni e modificazioni al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, al fine di realizzare: a) la introduzione di un diverso sistema di adeguamento automatico dei trattamenti pensionistici di guerra sia diretti che indiretti in armonia con i sistemi previsti per gli altri settori delle pensioni dal vigente ordinamento giuridico; b) la rideterminazione dei trattamenti pensionistici base di cui alle tabelle C, G, M, N ed S allegate al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, con particolare riguardo a quelli delle vedove dei grandi invalidi; c) la revisione degli istituti giuridici non strettamente aderenti ai principi statuiti dall'articolo 1 del su riferito testo unico approvato con decreto presidenziale n. 915 che definisce la natura della pensione di guerra; d) un diverso rapporto percentuale degli assegni previsti dalla tabella E annessa al su richiamato testo unico per le varie lettere di superinvalidita' in relazione alle finalita' istitutive degli assegni medesimi; e) il riassetto della indennita' di assistenza e di accompagnamento di cui all'articolo 21 del citato testo unico onde assicurare, nei confronti degli invalidi affetti dalle piu' gravi infermita' o mutilazioni previste dalla anzidetta tabella E, la rispondenza della detta indennita' alle effettive esigenze derivanti dall'invalidita' di guerra; f) All'aggiornamento, alla luce delle piu' recenti acquisizioni scientifiche, delle tabelle di classificazione delle invalidita' e dei criteri di applicazione delle tabelle stesse; g) l'adeguamento degli assegni annessi alle decorazioni al valor militare per fatti di guerra; h) l'estensione dei benefici di cui all'articolo 89 del citato testo unico al secondo figlio maschio, che ne faccia richiesta; i) un ulteriore perfezionamento normativo nonche' lo snellimento delle procedure per conseguire una effettiva riduzione dei tempi nella definizione delle istanze e dei ricorsi in materia di pensioni di guerra anche mediante la riorganizzazione ed il potenziamento dei relativi servizi.
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