Legge Ordinaria n. 534 del 25/09/1981 (Pubblicata nella G. U del 28 settembre 1981 n. 266)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 luglio 1981, n. 395, concernente proroga delle norme relative al contenimento del costo del lavoro nonche' del termine per il versamento all'Istituto nazionale della previdenza sociale dei contributi previdenziali dovuti dagli artigiani e dagli esercenti attivita' commerciali.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico

  Il  decreto-legge 28 luglio 1981, n. 395, concernente proroga delle
norme  sul  contenimento del costo del lavoro nonche' del termine per
il  versamento  all'Istituto  nazionale  della previdenza sociale dei
contributi  previdenziali  dovuti  dagli  artigiani e dagli esercenti
attivita'  commerciali,  e'  convertito  in  legge  con  le  seguenti
modificazioni:
    L'articolo 1 e' sostituito dal seguente:
    "Il  termine di cui al primo e quarto comma dell'articolo 1 della
legge  28  novembre 1980, n. 782, e' prorogato fino alla scadenza del
periodo di paga in corso alla data del 31 ottobre 1981".
  All'articolo 2, e' aggiunto il seguente comma:
  "In sede di prima attuazione dell'articolo 13 della legge 23 aprile
1981,  n.  155, i versamenti in conto corrente postale dei contributi
nel  settore agricolo effettuati dopo il termine previsto dal secondo
comma  dello  stesso  articolo, ma non oltre la data del 30 settembre
1981, si considerano regolarmente eseguiti a tutti gli effetti".

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 25 settembre 1981

                               PERTINI

                                                 SPADOLINI - DI GIESI

Visto, il Guardasigilli: DARIDA
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


Blia.it NON utilizza cookie (v. informativa)
Per contattare la redazione di Blia.it potete scrivere a: info@blia.it (attenzione, blia.it non ha nessun rapporto con banche, scuole o altri enti/aziende, i cui indirizzi sono visualizzati al solo scopo di rendere un servizio agli utenti del sito)