Legge Ordinaria n. 537 del 26/09/1981 (Pubblicata nella G. U del 28 settembre 1981 n. 266)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, concernente norme per il contenimento della spesa previdenziale e l'adeguamento delle contribuzioni.
    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
                           Articolo unico 
 
  E' convertito in legge il decreto-legge 29  luglio  1981,  n.  402,
recante  norme  per  il  contenimento  della  spesa  previdenziale  e
l'adeguamento delle contribuzioni, con le seguenti modificazioni: 
 
  All'articolo 1, al terzo comma, le parole:  "13  marzo  1956"  sono
sostituite dalle seguenti: "13 marzo 1958". 
  All'articolo 2, sono soppressi l'ottavo ed il nono comma. 
  L'articolo 3 e' soppresso. 
  L'articolo 5 e' soppresso. 
  L'articolo 8 e' soppresso. 
  All'articolo 12: 
    al primo comma, numero 1, lettera b), sono soppresse  le  parole:
"di cui lo 0,02 a carico del lavoratore"; 
    dopo il quarto comma, e' aggiunto il seguente: 
    "Per il primo anno  di  applicazione  del  presente  decreto,  il
termine di cui al comma  precedente  e'  posticipato  al  10  gennaio
1982"; 
    sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: 
    "Il contributo dovuto globalmente dagli iscritti  alle  casse  di
previdenza dei liberi professionisti anche per l'assistenza sanitaria
che sia stata gestita direttamente dalle casse medesime  e'  ridotto,
in via definitiva, con decorrenza dal 1 gennaio  1981,  nella  misura
percentuale determinata  con  decreto  del  Ministro  del  tesoro  di
concerto con il Ministro della sanita' e con il Ministro del lavoro e
della previdenza sociale, da emanarsi entro il termine  di  tre  mesi
dall'entrata in  vigore  della  legge  di  conversione  del  presente
decreto. 
    La percentuale di cui al comma precedente deve dar luogo  ad  una
riduzione complessiva del contributo dovuto  per  l'anno  1981  dagli
iscritti alla rispettiva cassa pari all'importo totale dei contributi
dovuti dagli iscritti stessi ai sensi del sesto e settimo  comma  del
presente articolo. 
    Ciascuna cassa fornisce al Ministero del tesoro, entro il termine
di tre mesi dalla entrata in vigore della legge  di  conversione  del
presente decreto,  i  dati  necessari  per  la  determinazione  della
percentuale di cui all'ottavo ed al nono comma. A tale  fine  ciascun
iscritto deve comunicare alla  rispettiva  cassa,  con  dichiarazione
resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, entro due mesi dalla
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il
proprio reddito derivante dalla attivita' professionale  assoggettato
ai fini dell'IRPEF e relativo all'anno 1980". 
  All'articolo 13: 
    dopo il primo comma, sono aggiunti i seguenti: 
    "Per il settore agricolo il tasso di interesse di  cui  al  comma
precedente e' ridotto di una percentuale  di  11  punti  sino  al  31
dicembre 1982 per i versamenti effettuati entro e non  oltre  novanta
giorni dalla data di scadenza della riscossione dell'ultima rata.  In
caso di omesso versamento, il recupero dei contributi dovuti ha luogo
secondo le norme e le procedure che regolano la riscossione, anche in
via  giudiziale,   dei   contributi   previdenziali   di   pertinenza
dell'Istituto nazionale della previdenza sociale. 
    Con effetto dal 1° gennaio 1983 i commi  terzo,  quarto,  quinto,
settimo e ottavo dell'articolo 13 della legge 23 aprile 1981, n. 155,
sono sostituiti dai seguenti: 
 
    Le ditte che non effettuano i versamenti alle scadenze di cui  ai
commi precedenti sono tenute al pagamento degli  interessi  calcolati
per il periodo intercorrente tra la data della  scadenza  e  la  data
dell'avvenuto pagamento. Il versamento deve essere effettuato a mezzo
di bollettini di conto corrente postale predisposti dal Servizio  per
i contributi agricoli unificati. 
    Sono abrogate tutte le disposizioni relative alla  riscossione  a
mezzo di ruoli esattoriali incompatibili con il presente articolo""; 
    al secondo comma, le parole: "e' di cinque  punti  inferiore  al"
sono sostituite dalle seguenti: "e' ridotto dal Comitato dei Ministri
per il coordinamento  della  politica  industriale  (CIPI),  in  casi
eccezionali e su proposta del Ministro del lavoro e della  previdenza
sociale, fino al massimo del 50 per cento del"; 
    il terzo comma e' soppresso; 
    e' aggiunto, in fine, il seguente comma: 
    "A decorrere dal 1° gennaio 1981,  le  agevolazioni  contributive
previste dall'articolo 17, primo comma, della legge 3 giugno 1975, n. 
160,  dall'articolo  14-sexies,  secondo  comma,  lettera   c),   del
decreto-legge 30 dicembre 1979, n.  663,  convertito  in  legge,  con
modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33,  dall'articolo  3
della legge 30 dicembre 1980, n. 895,  e  dagli  articoli  7,  ultimo
comma, e 8, primo comma, del decreto-legge 23 dicembre 1977, n.  942,
convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1978,
n. 41, si applicano alle aziende situate nei territori montani di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601,
nonche'  nelle  zone  agricole  svantaggiate,  delimitate  ai   sensi
dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984". 
  Alla tabella B: 
    alla voce: "Pesca costiera", e' soppressa la nota: 
    "Minimali relativi ai non iscritti alle CNPM"; 
    dopo la voce: "Pesca costiera", e' aggiunta la seguente: 
 
 
    
---------------------------------------------------------------------
|-------------------------------------------------------------
SETTORE|           |         |          |           |          
|       |Comandante |Primo    |Secondo   |Nostromo   |          
|       |e direttore|ufficiale|ufficiale |caporale   |Marinaio  |Mozzo
       |macchina   |coperta  |coperta   |di macchina|cuoco,ecc.
|       |           |         |e macchina|capo pesca |          
|---------------------------------------------------------------------
Pesca  |           |         |          |           |          
|oltre  |           |         |          |           |          
| gli   |  22.100   |  16.150 |   13.600 |   11.900  |   9.350  |8.790
stretti|           |         |          |           |          
| ...   |           |         |          |           |          

|    
 
 
  La presente legge, munita del sigillo dello  Stato,  sara'  inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
 
    Data a Roma, addi' 26 settembre 1981 
 
                               PERTINI 
 
                                                            SPADOLINI 
 
Visto, il Guardasigilli: DARIDA 
 

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