Legge Ordinaria n. 560 del 06/10/1981 (Pubblicata nella G.U. del 12 ottobre 1981 n. 280)
Modifiche ed integrazioni all'articolo 23 della legge 8 agosto 1977, n. 546, sulla ricostruzione delle zone della regione Friuli-Venezia Giulia e della regione Veneto colpite dal terremoto nel 1976.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  I cittadini soggetti agli obblighi di leva per gli anni dal 1978 al
1981, residenti alla data del 6 maggio 1976 nei comuni delle province
di  Udine  e  di  Pordenone,  classificati  disastrati  o  gravemente
danneggiati  ai  sensi  dell'articolo  20 del decreto-legge 13 maggio
1976,  n.  227,  convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio
1976,  n.  336,  ed  ai  sensi  dell'articolo 11 del decreto-legge 18
settembre 1976, n. 648, convertito, con modificazioni, nella legge 30
ottobre 1976, n. 730, sono collocati in congedo illimitato.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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