Legge Ordinaria n. 569 del 06/10/1981 (Pubblicata nella G.U. del 14 ottobre 1981 n. 282)
Determinazione della misura del canone di concessione dovuto dalla SIP.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico

  In  deroga a quanto previsto dall'articolo 275 del codice postale e
delle  telecomunicazioni,  approvato con decreto del Presidente della
Repubblica   29   marzo  1973,  n.  156,  e  dall'articolo  11  della
convenzione stipulata il 21 ottobre 1964 tra il Ministero delle poste
e  delle  telecomunicazioni  e  la  SIP,  approvata  con  decreto del
Presidente  della  Repubblica  26 ottobre 1964, n. 1594, il canone di
concessione  nei confronti della Societa' concessionaria del servizio
telefonico nazionale per gli anni 1980 e 1981 e' fissato nella misura
dello 0,50 per cento.
  Al  minore  introito  che  verra'  a registrarsi nel bilancio dello
Stato  per  gli  anni  1981  e  1982  a seguito dell'applicazione del
precedente comma - valutato, rispettivamente, in lire 128 miliardi ed
in  lire 144 miliardi - si provvede mediante corrispondente riduzione
dello   stanziamento   iscritto  al  capitolo  8316  dello  stato  di
previsione del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi.
  Il  Ministro  del  tesoro  e'  autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 6 ottobre 1981

                               PERTINI

                                                SPADOLINI - GASPARI -
                                                 ANDREATTA - LA MALFA

Visto, il Guardasigilli: DARIDA
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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