Leggi d'Italia
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Legge Ordinaria n. 590 del 15/10/1981 (Pubblicata nella G.U. del 20 ottobre 1981 n. 288)
Nuove norme per il Fondo di solidarieta' nazionale.
Nuove norme per il Fondo di solidarieta' nazionale.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Presso la Tesoreria centrale e' aperto un conto corrente infruttifero denominato "Fondo di solidarieta' nazionale" intestato al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, al quale viene attribuita da parte del Ministero del tesoro la dotazione complessiva di 275 miliardi per l'anno 1981, e di 400 miliardi per ciascuno degli anni successivi. Da tale conto sono prelevate le somme occorrenti per consentire che le regioni in caso di calamita' naturali o di avversita' atmosferiche di carattere eccezionale, i cui effetti abbiano inciso sulle strutture o abbiano compromesso i bilanci economici delle aziende agricole, adottino le seguenti misure: a) a titolo di pronto intervento: 1) erogazione di un contributo una tantum a parziale copertura del danno, preferenzialmente a favore dei coltivatori diretti singoli o associati, che abbiano subito gravi danni e si trovino in particolari condizioni di bisogno per la ripresa produttiva delle proprie aziende, con particolare riguardo alle spese necessarie per attenuare i danni ai prodotti in specie a quelle relative al trasporto, magazzinaggio, lavorazione e trasformazione; 2) l'anticipazione delle provvidenze previste dalla presente legge. b) la ricostituzione dei capitali di conduzione, compreso il lavoro del coltivatore, che non trovino reintegrazione o compenso per effetto della perdita della produzione, riferita a qualsiasi ordinamento colturale, mediante abbuono di quota parte del capitale mutuato nei limiti e con le modalita' dell'articolo 2 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 917, convertito nella legge 21 ottobre 1968, n. 1088, salva la erogazione, ai sensi dell'articolo 2 precitato, di contributo fino a L. 1.500.000 a favore delle aziende che abbiano subito danni non inferiori al 35 per cento della produzione lorda globale, esclusa quella zootecnica nonche' fino a lire 5 milioni a favore delle aziende a coltura specializzata protetta; c) la provvista dei capitali di esercizio ad ammortamento quinquennale con le modalita' previste dall'articolo 2 della legge 14 febbraio 1964, n. 38, al tasso agevolato del 4,50 per cento, riducibile al 4 per cento per i coltivatori diretti, mezzadri, coloni e compartecipanti, singoli od associati, quando il danno non e' inferiore al 35 per cento della produzione lorda globale, esclusa quella zootecnica; d) la ricostruzione o ripristino delle strutture fondiarie aziendali, mediante erogazione di contributi previsti dall'articolo 1, primo e ultimo comma, della legge 21 luglio 1960, n. 739; e) il pagamento dei compensi integrativi per i prodotti destinati alla distillazione. Le regioni, compatibilmente con le finalita' primarie della presente legge, possono adottare misure volte: a) al ripristino delle strade interpoderali, delle opere di approvvigionamento idrico nonche' delle reti idrauliche e degli impianti irrigui, ancorche' non ricadenti in comprensori di bonifica con onere della spesa a totale carico del Fondo; b) al ripristino delle opere pubbliche di bonifica e di bonifica montana, con onere della spesa a totale carico del Fondo, ivi compresi i lavori diretti alla migliore efficienza delle opere da ripristinare. Le somme prelevate dal Fondo sono reintegrate dal Ministero del tesoro per ciascuno degli anni successivi al 1981 fino a raggiungere la dotazione di 400 miliardi di lire.
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it
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