Legge Ordinaria n. 611 del 28/10/1981 (Pubblicata nella G.U. del 2 novembre 1981 n. 301)
Ulteriori disposizioni per il ripristino dei beni privati distrutti dalla guerra.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico

  Il  termine  per  l'autorizzazione  ad  iniziare le opere, previsto
dall'articolo  27,  quarto comma, della legge 25 giugno 1949, n. 409,
prorogato,  da  ultimo, con l'articolo 17 della legge 13 luglio 1966,
n. 610, e' prorogato al 31 dicembre 1982.
  Nel  caso  in  cui  le  opere  fossero state parzialmente eseguite,
l'autorizzazione  potra'  essere  concessa per la parte dell'immobile
non ancora ripristinata.
  Per la realizzazione delle opere di cui al primo comma si applicano
le disposizioni previste dalla legge 28 gennaio 1977, n. 10.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 28 ottobre 1981

                               PERTINI

                                              SPADOLINI - NICOLAZZI -
                                                            ANDREATTA

Visto, il Guardasigilli: DARIDA
 

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