Leggi d'Italia
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Legge Ordinaria n. 617 del 04/11/1981 (Pubblicata nella G.U. del 4 novembre 1981 n. 303)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 settembre 1981, n. 495, concernente provvedimenti urgenti in favore dell'industria siderurgica ed in materia di impianti disinquinanti.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 settembre 1981, n. 495, concernente provvedimenti urgenti in favore dell'industria siderurgica ed in materia di impianti disinquinanti.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico E' convertito in legge il decreto-legge 4 settembre 1981, n. 495, recante provvedimenti urgenti in favore dell'industria siderurgica ed in materia di impianti disinquinanti, con le seguenti modificazioni: All'articolo 1: al primo comma, dopo le parole: Tesoro dello Stato, sono aggiunte le parole: con decorrenza dalla data di entrata in vigore del presente decreto e; al secondo comma, dopo le parole: o superiore, sono aggiunte le parole: su base annua; dopo il terzo comma, e' aggiunto il seguente: Il Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, stabilira' con suo decreto le modalita' per l'applicazione delle norme contenute nei precedenti commi; al quarto comma, sono soppresse le parole: all'ENEL. All'articolo 2 e' aggiunto, in fine, il seguente comma: La spesa concernente l'onere degli interessi posti a carico dello Stato, ai sensi del secondo comma, fara' carico sul capitolo 7807 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1982 e sul corrispondente capitolo per l'esercizio finanziario 1983 e seguenti. L'articolo 3 e' sostituito dal seguente: Le obbligazioni di cui all'articolo precedente, possono anche essere collocate dall'IRI mediante offerta al pubblico ed il relativo controvalore e' destinato alle aziende di cui al terzo comma del suddetto articolo. Alle obbligazioni di cui al primo comma dell'articolo precedente e' accordata la garanzia dello Stato, per il rimborso del capitale, il pagamento degli interessi ed ogni altro onere e spesa. Il Tesoro dello Stato e' surrogato nei diritti del creditore verso il debitore in conseguenza della operativita' della garanzia statale. La garanzia e' concessa altresi' alle operazioni di prefinanziamento che l'IRI e' autorizzato ad effettuare, fino alla concorrenza massima di 1.000 miliardi, in attesa ed a valere sulla emissione e sul collocamento delle obbligazioni di cui al presente articolo. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad emanare provvedimenti relativi al rilascio delle garanzie dello Stato per le operazioni previste dal comma che precede. Al titolo sono soppresse le parole: ed in materia di impianti disinquinanti. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 4 novembre 1981 PERTINI SPADOLINI Visto, il Guardasigilli: DARIDA
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it
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