Legge Ordinaria n. 67 del 04/03/1981 (Pubblicata nella G.U. del 17 marzo 1981 n. 75)
Responsabilita' amministrativa patrimoniale di talune categorie di personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato delle
categorie   e   dei   profili  professionali  dei  settori  stazioni,
viaggiante, macchina, tecnico di tutti i servizi e navi traghetto, di
cui  al  quadro n. 2, annesso alla legge 6 febbraio 1979, n. 42, che,
nell'esercizio  delle funzioni inerenti alla circolazione dei treni e
delle  attivita'  direttamente connesse, cagioni un danno all'Azienda
e'  tenuto al risarcimento solo nel caso di danno arrecato per dolo o
colpa grave.
  La  limitazione  di  cui  al comma precedente si applica anche alla
responsabilita'  del  personale,  ivi  indicato,  verso l'Azienda che
abbia risarcito il terzo del danno cagionatogli.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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