Legge Ordinaria n. 676 del 27/11/1981 (Pubblicata nella G.U. del 28 novembre 1981 n. 328)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 settembre 1981, n. 540, concernente la proroga delle agevolazioni fiscali per le obbligazioni e titoli similari di cui all'articolo 6 del decreto-legge 31 ottobre 1980, n. 693, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 891, e all'articolo 57 della legge 5 agosto 1978, n. 457.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico

  Il  decreto-legge 28 settembre 1981, n. 540, concernente la proroga
delle  agevolazioni  fiscali per le obbligazioni e titoli similari di
cui  all'articolo  6  del  decreto-legge  31  ottobre  1980,  n. 693,
convertito,  con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 891,
e all'articolo 57 della legge 5 agosto 1978, n. 457, e' convertito in
legge con le seguenti modificazioni:
    all'articolo  1,  nel primo comma, le parole: "e' prorogato al 31
dicembre 1982", sono sostituite dalle seguenti:
    "e' prorogato al 30 settembre 1982";
    all'articolo  2, le parole: "" entro il 31 dicembre 1982 "", sono
sostituite dalle seguenti: ""entro il 30 settembre 1982 "";
    dopo l'articolo 2, e' aggiunto il seguente:
    "Art.  2-bis.  -  A  decorrere  dal 1 ottobre 1982 il primo comma
dell'articolo  26  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, e' sostituito dal seguente:
    "Le  societa'  e  gli enti che hanno emesso obbligazioni e titoli
similari devono operare una ritenuta del 10 per cento, con obbligo di
rivalsa,  sugli  interessi,  premi  ed  altri  frutti  corrisposti ai
possessori.  La  ritenuta  non  deve  essere operata sugli interessi,
premi ed altri frutti delle obbligazioni e dei titoli similari esenti
da  imposte  sul  reddito  ai  sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.".
  Per  le  obbligazioni e i titoli similari emessi anteriormente al 1
ottobre  1982  si  applica,  fino  alla  loro scadenza, la disciplina
tributaria vigente alla data della emissione.".

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 27 novembre 1981

                               PERTINI

                                                  SPADOLINI - FORMICA

Visto, il Guardasigilli: DARIDA
 

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