Leggi d'Italia
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Legge Ordinaria n. 692 del 01/12/1981 (Pubblicata nella G.U. del 2 dicembre 1981 n. 331)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, recante disposizioni in materia di imposte di bollo e sugli atti e formalita' relativi ai trasferimenti degli autoveicoli, di regime fiscale delle cambiali accettate da aziende ed istituti di credito nonche' di adeguamento della misura dei canoni demaniali.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, recante disposizioni in materia di imposte di bollo e sugli atti e formalita' relativi ai trasferimenti degli autoveicoli, di regime fiscale delle cambiali accettate da aziende ed istituti di credito nonche' di adeguamento della misura dei canoni demaniali.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Il decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, concernente disposizioni in materia di imposte di bollo e sugli atti e formalita' relativi ai trasferimenti degli autoveicoli, di regime fiscale delle cambiali accettate da aziende ed istituti di credito nonche' di adeguamento della misura dei canoni demaniali, e' convertito in legge con le seguenti modificazioni: All'articolo 1, nel secondo comma, le parole: "dalla banca accettante o da loro controllate, controllanti o collegate", sono sostituite dalle seguenti: "o da altra impresa con lo stesso titolare o contitolare o dalla banca accettante o da loro controllate, controllanti o collegate"; nel terzo comma, le parole: "20 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "15 per cento"; Dopo l'articolo 1, e' aggiunto il seguente: "Art. 1-bis. - Nel primo comma dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, nel numero 1) sono soppresse le parole "26, commi terzo e quinto" ed e' soppresso il numero 4); e nel secondo comma sono aggiunte le seguenti lettere: d) le ritenute alla fonte applicabili sui redditi di cui all'articolo 26, primo comma, del decreto indicato al numero 1), maturati nel periodo d'imposta ancorche' non corrisposti; e) le ritenute alla fonte sui redditi di cui all'articolo 26, secondo comma, del decreto indicato al numero 1), maturati nel periodo d'imposta ancorche' non corrisposti; f)Le ritenute alla fonte sui redditi di cui all'articolo 26, terzo e quinto comma, del decreto indicato al numero 1); g) le ritenute alla fonte sui premi di cui all'articolo 30 del decreto indicato al numero 1), maturati nel periodo d'imposta ancorche' non corrisposti; h) le ritenute alla fonte operate dalle aziende di credito e dagli istituti di credito a norma dell'articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546. Nel primo comma dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, i numeri 1), 3-bis) e 3-ter) sono sostituiti dai seguenti: 1) entro i primi quindici giorni del mese successivo a quello in cui e' stata operata la ritenuta prevista dall'articolo 3, primo comma, n. 1) e dal secondo comma, lettere a), f) e h), e sono maturati i premi di cui alla lettera g) dello stesso secondo comma; 3-bis) nel termine di due mesi dalla chiusura del periodo di imposta per i versamenti previsti dall'articolo 3, secondo comma, lettera e); 3-ter) entro i primi quindici giorni del mese successivo a quello di scadenza delle cedole o a quello di ciascuna scadenza periodica di interessi, premi ed altri frutti per i versamenti previsti dall'articolo 3, secondo comma, lettera d). Le modifiche di cui al presente articolo hanno efficacia dal 1 febbraio 1982."; All'articolo 2, nell'ultimo comma, dopo le parole: "per le cambiali e per i vaglia cambiari" sono aggiunte le seguenti: "di cui ai precedenti commi"; L'articolo 7 e' sostituito dal seguente: "Art. 7. - Nella tariffa allegato A, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni ed integrazioni, e' aggiunto, dopo l'articolo 20, il seguente articolo 20-bis. Parte di provvedimento in formato grafico Dopo l'articolo 7, sono aggiunti i seguenti: "Art. 7-bis. - La lettera a) del secondo comma dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e' sostituita con decorrenza 1 gennaio 1982 dalla seguente: "a) rivenditori di generi di monopolio: del 5 per cento se tale ammontare non supera i 50 milioni e del 3 per cento sull'ammontare eccedente i 50 milioni"."; "Art. 7-ter. - A decorrere dal 1 gennaio 1982 fino a quando non sara' generalizzata l'attuazione della legge 23 luglio 1980, n. 384, e comunque non oltre il 30 giugno 1983, nel quadro della riorganizzazione della rete commerciale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e' autorizzata la corresponsione, ai rivenditori dei generi di monopolio per i quali non viene effettuata la consegna diretta presso le rivendite, di una indennita' per il trasporto dei generi stessi, da rapportare alle percorrenze ed alle quantita' trasportate. Con decreto del Ministro delle finanze e' stabilita la misura della indennita' di cui al comma precedente nei limiti di spesa complessiva di cui all'articolo 10 della legge 23 luglio 1980, n. 384."; Dopo l'articolo 8, e' aggiunto il seguente: "Art. 8-bis. - Alla legge 23 dicembre 1977, n. 952, sono apportate le seguenti modificazioni: nell'articolo 2, al secondo comma, le parole "trenta giorni" e "novanta giorni" sono rispettivamente sostituite dalle seguenti: "sessanta giorni" e "centoventi giorni"; il terzo comma e' sostituito dal seguente: "Per l'omissione della richiesta della formalita' entro i termini stabiliti dal comma precedente si applica una soprattassa pari all'imposta erariale di trascrizione dovuta e da corrispondersi contestualmente ad essa per il tramite delle competenti sedi provinciali dell'Automobile club d'Italia, ufficio del pubblico registro automobilistico; la soprattassa e' ridotta ad un quarto se il ritardo non supera i trenta giorni."; nel quinto comma le parole "pena pecuniaria" sono sostituite con la parola "soprattassa"; l'articolo 3 e' sostituito dal seguente: Art. 3. - Nel caso previsto dal quarto comma dell'articolo precedente, l'ufficio del pubblico registro automobilistico, entro sei mesi dalla data in cui la formalita' e' stata eseguita, segnala, con le modalita' fissate dal decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, di cui al successivo articolo 6, i dati necessari all'ufficio del registro che ha sede nello stesso capoluogo, il quale provvede a riscuotere l'imposta suppletiva."; Le disposizioni del presente articolo si applicano alle formalita' di trascrizione, iscrizione ed annotazione relative alle scritture private con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e agli acquisti di veicoli per causa di morte in dipendenza di successioni apertesi da tale data."; Nell'articolo 9, al primo comma, e' soppresso il n. 7) ed e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "Resta, altresi', ferma l'applicabilita' delle norme sull'affitto dei fondi rustici anche ai terreni demaniali, o soggetti al regime dei beni demaniali di qualsivoglia natura, appartenenti ad enti pubblici territoriali o non territoriali, fino a che persista la utilizzazione agricola o silvo-pastorale dei terreni medesimi, in conformita' con quanto disposto dall'articolo 22 della legge 11 febbraio 1971, n. 11."; All'articolo 10, nel primo comma, alla lettera d) sono aggiunte le parole: ", ridotto a L. 125.000 se con obbligo di restituire le colature o residui d'acqua;"; All'articolo 14, il secondo comma e' sostituito dal seguente: "I canoni annui, previsti negli articoli 7 e 25 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, per i permessi di ricerca e per le concessioni minerarie sono fissati, rispettivamente, in L. 1.280 ed in L. 3.200 per ogni ettaro o frazione di ettaro di superficie in terraferma, nonche' in L. 10 ed in L. 40 per ogni ettaro o frazione di ettaro di superficie marina del mare territoriale o della piattaforma continentale."; All'articolo 15 e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "Per le concessioni disciplinate mediante licenze annuali non e' richiesto il concerto interministeriale di cui all'articolo 2, terzo comma, della legge 21 dicembre 1961, n. 1501. I canoni relativi alle varie specie di concessioni sono stabiliti in via generale sulla base di apposite tabelle concordate tra il capo del compartimento marittimo e l'intendente di finanza ed approvate con provvedimento del Ministro della marina mercantile di concerto con il Ministro delle finanze. Nei casi in cui le tabelle non possono trovare applicazione ovvero, vi e' dissenso sulla misura dei canoni, si applicano rispettivamente le disposizioni contenute nell'articolo 2, terzo comma, della legge 21 dicembre 1961, n. 1501, e nell'articolo 15 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione."; Dopo l'articolo 15, e' aggiunto il seguente: "Art. 15-bis. - Le disposizioni di cui al primo comma del precedente articolo 15, per la durata di tre anni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, non si applicano ai canoni delle concessioni demaniali marittime relative ai beni situati nel territorio dei comuni terremotati della Campania e Basilicata."; All'articolo 16, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "I canoni relativi alle concessioni di alloggi assegnati dall'amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, al personale dipendente, escluse quelle disciplinate da disposizioni legislative o regolamentari di carattere speciale, sono aumentati dal 30 luglio 1978, per ciascun anno e sulla base del canone annuo precedente, in ragione del 15 per cento degli importi corrisposti o da corrispondersi al 29 luglio 1978."; All'articolo 17, le parole: "nell'ultimo comma dell'articolo 10 e nell'articolo 11,", sono sostituite dalle seguenti: "nell'ultimo comma dell'articolo 10, nell'articolo 11 e nel secondo comma dell'articolo 16,".
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it
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