Legge Ordinaria n. 7 del 03/01/1981 (Pubblicata nella G.U. del 14 gennaio 1981 n. 12)
Stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  E'  autorizzata  la  spesa  di  lire  200 miliardi, aggiuntiva agli
stanziamenti  iscritti  nel bilancio dello Stato per l'anno 1980, per
far  fronte  ad oneri connessi con le attivita' di cooperazione con i
Paesi  in via di sviluppo, in particolare per la lotta contro la fame
nel mondo.
  L'importo  aggiuntivo  di  lire  200 miliardi, di cui al precedente
comma, e' destinato per:
    a)  lire  70.205 milioni in aumento dello stanziamento di lire 47
miliardi  iscritto  al  capitolo  4574  dello stato di previsione del
Ministero degli affari esteri per la cooperazione economica e tecnica
con i Paesi in via di sviluppo.
  Tale ulteriore stanziamento verra' utilizzato per:
    aiuti  di  emergenza,  in  particolare  nei  settori alimentare e
sanitario;
    finanziamento  di  programmi  di  assistenza  tecnica nel settore
alimentare   e  sanitario  e  di  progetti  nei  settori  agricolo  e
agro-industriale;
    interventi  straordinari  e  di  emergenza  per  Paesi  in via di
sviluppo  colpiti  da  calamita'  naturali,  eventi  bellici  o altre
situazioni di emergenza;
    contributi  per  la  realizzazione  di  programmi  e  progetti di
sviluppo   promossi   anche  da  organizzazioni  internazionali,  con
particolare  attenzione  ai  progetti  finalizzati al soddisfacimento
delle    esigenze    fondamentali    sul    piano    strutturale   ed
infrastrutturale;
    b)  lire  5  miliardi  in  aumento  dello  stanziamento di lire 1
miliardo,  previsto  dall'articolo  44,  lettera  a),  della  legge 9
febbraio  1979,  n.  38,  iscritto  al  capitolo  8301 dello stato di
previsione  del  Ministero  degli  affari esteri, per l'erogazione di
contributi  sugli  interessi  dei  crediti  concessi  ai  sensi degli
articoli  26  e  27 della legge 24 maggio 1977, n. 227, in favore dei
Paesi in via di sviluppo;
    c)  lire  84.300  milioni  in  aumento dello stanziamento di lire
13.100  milioni,  iscritto al capitolo 8173 dello stato di previsione
del  Ministero del tesoro, quale apporto al fondo di rotazione di cui
all'articolo  26  della legge 24 maggio 1977, n. 227, come modificato
dall'articolo   6  della  legge  9  febbraio  1979,  n.  38,  per  la
concessione di crediti finanziari ai Paesi in via di sviluppo;
    d)  lire  8  miliardi in aumento dello stanziamento di lire 5.500
milioni,  iscritto  al  capitolo  3134  dello stato di previsione del
Ministero  degli  affari  esteri, relativo al contributo al Programma
delle Nazioni Unite per lo sviluppo (UNDP);
    e)  lire  1.080 milioni in aumento dello stanziamento di lire 420
milioni,  iscritto  al  capitolo  4573  dello stato di previsione del
Ministero    degli    affari    esteri,    relativo   al   contributo
all'Organizzazione  delle  Nazioni  Unite per lo sviluppo industriale
(UNIDO);
    f)  lire  950  milioni  in  aumento dello stanziamento di lire 50
milioni,  iscritto  al  capitolo  3127  dello stato di previsione del
Ministero  degli  affari  esteri,  relativo  al  contributo  all'Alto
Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR);
    g)  lire  74  milioni  in  aumento  dello stanziamento di lire 50
milioni,  iscritto  al  capitolo  3104  dello stato di previsione del
Ministero  degli  affari  esteri,  relativo al contributo al Comitato
internazionale della Croce Rossa (CICR);
    h)  lire  2.200  milioni per il contributo al Fondo delle Nazioni
Unite per l'infanzia (UNICEF);
    i)  lire  3.750 milioni per il contributo al Programma alimentare
mondiale delle Nazioni Unite (PAM);
    l)  lire 1 miliardo per il contributo al Fondo di rotazione delle
Nazioni Unite per l'esplorazione delle risorse naturali (UNRFNRE);
    m)  lire  150  milioni  per  il contributo al Fondo delle Nazioni
Unite per le attivita' relative alla popolazione (UNFPA);
    n) lire 8 miliardi per il contributo al Fondo delle Nazioni Unite
per la scienza e la tecnologia (UNCSTD);
    o) lire 150 milioni per il contributo al Gruppo consultivo per la
ricerca agricola internazionale (CGIAR);
    p)  lire  370 milioni per il contributo all'Agenzia delle Nazioni
Unite per gli aiuti ai rifugiati palestinesi (UNRWA);
    q)  lire  14.771 milioni per il contributo al Fondo comune per la
stabilizzazione   dei  prezzi  e  dei  mercati  delle  materie  prime
(negoziato in ambito UNCTAD).
  La  somma  di  cui alla lettera h) e' iscritta in apposito capitolo
dello stato di previsione del ministero degli affari esteri.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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