Leggi d'Italia
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Legge Ordinaria n. 7 del 03/01/1981 (Pubblicata nella G.U. del 14 gennaio 1981 n. 12)
Stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo.
Stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. E' autorizzata la spesa di lire 200 miliardi, aggiuntiva agli stanziamenti iscritti nel bilancio dello Stato per l'anno 1980, per far fronte ad oneri connessi con le attivita' di cooperazione con i Paesi in via di sviluppo, in particolare per la lotta contro la fame nel mondo. L'importo aggiuntivo di lire 200 miliardi, di cui al precedente comma, e' destinato per: a) lire 70.205 milioni in aumento dello stanziamento di lire 47 miliardi iscritto al capitolo 4574 dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri per la cooperazione economica e tecnica con i Paesi in via di sviluppo. Tale ulteriore stanziamento verra' utilizzato per: aiuti di emergenza, in particolare nei settori alimentare e sanitario; finanziamento di programmi di assistenza tecnica nel settore alimentare e sanitario e di progetti nei settori agricolo e agro-industriale; interventi straordinari e di emergenza per Paesi in via di sviluppo colpiti da calamita' naturali, eventi bellici o altre situazioni di emergenza; contributi per la realizzazione di programmi e progetti di sviluppo promossi anche da organizzazioni internazionali, con particolare attenzione ai progetti finalizzati al soddisfacimento delle esigenze fondamentali sul piano strutturale ed infrastrutturale; b) lire 5 miliardi in aumento dello stanziamento di lire 1 miliardo, previsto dall'articolo 44, lettera a), della legge 9 febbraio 1979, n. 38, iscritto al capitolo 8301 dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, per l'erogazione di contributi sugli interessi dei crediti concessi ai sensi degli articoli 26 e 27 della legge 24 maggio 1977, n. 227, in favore dei Paesi in via di sviluppo; c) lire 84.300 milioni in aumento dello stanziamento di lire 13.100 milioni, iscritto al capitolo 8173 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, quale apporto al fondo di rotazione di cui all'articolo 26 della legge 24 maggio 1977, n. 227, come modificato dall'articolo 6 della legge 9 febbraio 1979, n. 38, per la concessione di crediti finanziari ai Paesi in via di sviluppo; d) lire 8 miliardi in aumento dello stanziamento di lire 5.500 milioni, iscritto al capitolo 3134 dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, relativo al contributo al Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo (UNDP); e) lire 1.080 milioni in aumento dello stanziamento di lire 420 milioni, iscritto al capitolo 4573 dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, relativo al contributo all'Organizzazione delle Nazioni Unite per lo sviluppo industriale (UNIDO); f) lire 950 milioni in aumento dello stanziamento di lire 50 milioni, iscritto al capitolo 3127 dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, relativo al contributo all'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR); g) lire 74 milioni in aumento dello stanziamento di lire 50 milioni, iscritto al capitolo 3104 dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, relativo al contributo al Comitato internazionale della Croce Rossa (CICR); h) lire 2.200 milioni per il contributo al Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia (UNICEF); i) lire 3.750 milioni per il contributo al Programma alimentare mondiale delle Nazioni Unite (PAM); l) lire 1 miliardo per il contributo al Fondo di rotazione delle Nazioni Unite per l'esplorazione delle risorse naturali (UNRFNRE); m) lire 150 milioni per il contributo al Fondo delle Nazioni Unite per le attivita' relative alla popolazione (UNFPA); n) lire 8 miliardi per il contributo al Fondo delle Nazioni Unite per la scienza e la tecnologia (UNCSTD); o) lire 150 milioni per il contributo al Gruppo consultivo per la ricerca agricola internazionale (CGIAR); p) lire 370 milioni per il contributo all'Agenzia delle Nazioni Unite per gli aiuti ai rifugiati palestinesi (UNRWA); q) lire 14.771 milioni per il contributo al Fondo comune per la stabilizzazione dei prezzi e dei mercati delle materie prime (negoziato in ambito UNCTAD). La somma di cui alla lettera h) e' iscritta in apposito capitolo dello stato di previsione del ministero degli affari esteri.
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it
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