Legge Ordinaria n. 774 del 22/12/1981 (Pubblicata nella G.U. del 30 dicembre 1981 n. 356)
Norme in materia di versamento dei compensi dovuti dai costitutori di varieta' vegetali.
    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
                           Articolo unico 
 
  Per i fini previsti dall'articolo  2  del  decreto  del  Presidente
della  Repubblica  1°  aprile  1978,  n.  531,  i  compensi  di   cui
all'articolo 41 della legge 25 novembre 1971, n. 1096, stabiliti  con
decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste,  sono  versati
in apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato. 
  Detto versamento va effettuato a cura dei richiedenti  l'iscrizione
nei registri di nuove varieta'  vegetali  entro  il  termine  del  31
agosto di ciascun anno per le varieta' di specie a  semina  autunnale
ed entro il 31 dicembre di ciascun anno per le varieta' di  specie  a
semina primaverile. 
 
  La presente legge, munita del sigillo dello  Stato,  sara'  inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
 
  Data a Roma, addi' 22 dicembre 1981 
 
                               PERTINI 
 
                                             SPADOLINI - BARTOLOMEI - 
                                                            ANDREATTA 
 
Visto, il Guardasigilli: DARIDA 
 

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