Legge Ordinaria n. 93 del 23/03/1981 (Pubblicata nella G.U. del 28 marzo 1981 n. 87)
Disposizioni integrative della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, recante nuove norme per lo sviluppo della montagna.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.
                Finanziamento delle comunita' montane

  I  fondi  destinati  al  perseguimento  delle finalita' di cui agli
articoli 1, 2 e 5 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, sono previsti
nella  legge  finanziaria di cui all'articolo 11 della legge 5 agosto
1978,  n.  468,  e costituiscono, con riferimento alla quota prevista
per  le singole regioni dalla tabella A allegata alla presente legge,
contributo  speciale  ai  sensi dell'articolo 119, terzo comma, della
Costituzione e dell'articolo 12 della legge 16 maggio 1970, n. 281.
  Le quote percentuali della tabella A sono fissate sulla base di due
parametri:   popolazione   censita   e   superficie   dei   territori
classificati  montani,  tenendo  conto  per  le  province autonome di
Trento   e   Bolzano  dell'articolo  68-ter  dello  statuto  speciale
approvato  con  legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1, e per il
Mezzogiorno dell'articolo 4 della legge 6 ottobre 1971, n. 853.
  La  tabella  A  si  intende  automaticamente aggiornata allorche' i
parametri citati subiscono variazioni.
  Il  Ministro  del bilancio provvede annualmente entro trenta giorni
dall'approvazione  del bilancio dello Stato alla erogazione dei fondi
di cui al primo comma alle regioni e alle province autonome di Trento
e Bolzano.
  Il  sesto  comma  dell'articolo  5  della legge 3 dicembre 1971, n.
1102, e' abrogato.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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