Legge Ordinaria n. 119 del 31/03/1982 (Pubblicata nella G.U. del 1 aprile 1982 n. 90)
Modificazioni ed integrazioni al decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, concernente provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito, con modificazioni, nella legge 3 aprile 1979, n. 95.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il  primo  comma dell'articolo 1 del decreto-legge 30 gennaio 1979,
n.   26,  concernente  provvedimenti  urgenti  per  l'amministrazione
straordinaria   delle   grandi   imprese  in  crisi,  convertito  con
modificazioni  nella  legge  3  aprile  1979,  n. 95, come sostituito
dall'articolo  unico  della  legge  di conversione, e' sostituito dal
seguente:
  "Le imprese di cui al primo comma dell'articolo 1 del regio decreto
16   marzo  1942,  n.  267,  sulla  disciplina  del  fallimento,  del
concordato   preventivo,  dell'amministrazione  controllata  e  della
liquidazione  coatta  amministrativa, sono soggette alla procedura di
amministrazione straordinaria, con esclusione del fallimento, qualora
abbiano,  da  almeno  un  anno, un numero di addetti, compresi quelli
ammessi   all'integrazione   dei   guadagni   ai  sensi  del  decreto
legislativo  luogotenenziale  9  novembre  1945, n. 788, e successive
integrazioni  e modificazioni, non inferiore a trecento, e presentino
una   esposizione  debitoria,  verso  aziende  di  credito,  istituti
speciali  di  credito, istituti di previdenza e di assistenza sociale
non  inferiore a trentacinque miliardi di lire, di cui almeno uno per
finanziamenti  assistiti  dal  contributo  dello Stato, e superiore a
cinque  volte  il  capitale versato e risultante dall'ultimo bilancio
approvato.  Il limite dimensionale relativo all'esposizione debitoria
e'  aggiornato  al 30 aprile di ciascun anno con decreto del Ministro
dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato,  utilizzando il
deflattore   degli   investimenti  lordi  riportato  nella  relazione
generale sulla situazione economica del Paese".
 

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