Legge Ordinaria n. 12 del 26/01/1982 (Pubblicata nella G.U. del 27 gennaio 1982 n. 25)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 novembre 1981, n. 678, concernente il blocco degli organici delle unita' sanitarie locali.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  E'  convertito  in legge il decreto-legge 26 novembre 1981, n. 678,
concernente  il  blocco degli organici delle unita' sanitarie locali,
con le seguenti modificazioni:
    All'articolo 1:
      al  primo  comma,  sostituire le parole: "entro trenta giorni",
con le seguenti: "entro sessanta giorni";
      al  primo  comma, dopo le parole: "in servizio alla data del 30
aprile 1981", sono aggiunte le seguenti:
      ",  ivi  compresi  i  posti vacanti delle piante organiche gia'
approvate,";
      al primo comma, le parole: "Dalla data di entrata in vigore del
presente  decreto",  sono  sostituite  dalle  seguenti: "Dalla stessa
data";
      il quarto comma e' sostituito dal seguente:
      "Il  Ministro  della sanita' su richiesta delle regioni e delle
province autonome di Trento e Bolzano, sentito il Consiglio sanitario
nazionale, puo' autorizzare, in relazione ad indilazionabili esigenze
di assistenza sanitaria e ospedaliera, la copertura dei posti vacanti
di cui al secondo comma, nonche' l'ampliamento delle piante organiche
di  cui  al primo comma e la contestuale copertura dei relativi posti
limitatamente  all'attivazione  e al completamento di nuove strutture
ambulatoriali   e   ospedaliere.   Il  Ministro  della  sanita'  deve
esprimersi  sulla  richiesta della regione o della provincia autonoma
nel  termine  di  sessanta  giorni,  scaduto il quale la richiesta si
intende  accolta.  L'autorizzazione non e' richiesta per la copertura
dei posti di cui alle lettere a), b) e c) del secondo comma";
      al   quinto  comma,  le  parole:  "L'ampliamento  delle  piante
organiche  e  la copertura dei relativi posti", sono sostituite dalle
seguenti:  "L'ampliamento  delle  piante  organiche  e la contestuale
copertura dei relativi posti";
      al  sesto  comma,  le  parole:  "dalla  giunta regionale", sono
sostituite dalle seguenti: "dal consiglio regionale";
      il settimo comma e' sostituito dal seguente:
      "Per   le   unita'   sanitarie  locali  delle  zone  dichiarate
terremotate  della Campania e della Basilicata ai sensi dell'articolo
4  del  decreto-legge  26 novembre 1980, n. 776, convertito in legge,
con  modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1980, n. 874, nonche' per
quelle  delle  zone  terremotate della Valnerina e della Calabria, la
copertura  dei  posti  vacanti  nonche'  l'ampliamento  delle  piante
organiche  e  la  copertura  dei  relativi posti sono autorizzati dal
consiglio regionali con proprie deliberazioni.
      I  concorsi sono espletati con le procedure di cui all'articolo
71  del  decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n.
761.  I  consigli regionali possono, altresi', autorizzare consulenze
professionali";
      l'ottavo comma e' sostituito dal seguente:
      "Qualora  entro  il  31  gennaio  1982 non sia stato emanato il
decreto  di  cui  all'articolo  12  del  decreto del Presidente della
Repubblica  20  dicembre  1979,  n. 761, i posti vacanti nelle piante
organiche  provvisorie,  determinate  ai  sensi dei commi precedenti,
possono  essere  coperti  con  le  procedure concorsuali previste dal
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  27 marzo 1969, n. 130, e
successive  modifiche  ed  integrazioni,  e  nel  rispetto  di quanto
stabilito   dall'articolo   71   del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  20  dicembre 1979, n. 761, salvo che per i concorsi per i
quali, a tale data, siano gia' iniziate le prove d'esame";
      all'undicesimo  comma,  dopo  le  parole:  "su  richiesta della
regione", sono aggiunte le seguenti: "o della provincia autonoma";
      dopo l'ultimo comma, sono aggiunti i seguenti:
      "Fino  all'emanazione  del  decreto  di cui all'articolo 12 del
decreto  del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, le
assunzioni  per  i casi previsti dal presente decreto sono effettuate
con il rispetto delle norme previste dal decreto del Presidente della
Repubblica  27 marzo 1969, n. 130, e dall'articolo 71 del decreto del
Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.
  Le  domande  di  assegnazione ad amministrazioni diverse rispetto a
quella  di  destinazione  in  base  ai  processi  di mobilita' di cui
all'articolo  67,  primo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833,
pendenti  alla  data  di entrata in vigore della legge di conversione
del  presente  decreto,  sono definite con decreto del Ministro della
sanita',  di  concerto  con il Ministro del lavoro e della previdenza
sociale  e  con il Ministro della funzione pubblica, entro i sessanta
giorni successivi alla data anzidetta.
  A  tale  fine  possono  essere  modificati  i  contingenti  forniti
nell'ambito dei predetti processi di mobilita' per un numero di posti
da  concordare  con  le amministrazioni interessate, non eccedenti il
tre per cento di ogni qualifica.
  Il  personale  dirigente resta in sovrannumero riassorbibile con la
cessazione dal servizio dei singoli interessati.
  Fino  all'entrata  in  vigore della legge di approvazione del piano
sanitario  nazionale,  il  personale  dipendente  gia' inquadrato nei
ruoli  unici  regionali  puo'  essere  trasferito  dalla  regione  di
appartenenza  ad  altra regione, previo parere favorevole di entrambe
le  regioni  interessate.  La  domanda di trasferimento va inoltrata,
tramite  l'unita'  sanitaria  locale  di appartenenza, ad entrambe le
regioni.
  L'ultimo comma dell'articolo 5 del decreto-legge 10 luglio 1980, n.
285,  nel  testo modificato dalla legge di conversione 8 agosto 1980,
n. 441, e' sostituito dal seguente:
    "Il  termine di cui all'ultimo comma dell'articolo 67 della legge
23  dicembre  1978,  n.  833,  e'  uniformemente  stabilito in quello
dell'entrata   in  vigore  dell'accordo  previsto  dall'ottavo  comma
dell'articolo 47 della stessa legge".
  Fino  all'entrata  in  vigore  dell'accordo  nazionale unico di cui
all'articolo  47 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, il trattamento
economico  del  personale  che  confluisce nei ruoli regionali di cui
all'articolo  1  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  20
dicembre  1979,  n. 761, fermo restando quanto previsto dall'articolo
10-bis  del decreto-legge 1 luglio 1980, n. 285, convertito in legge,
con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1980, n. 441, resta quello di
miglior  favore  determinato  ai  sensi  di  legge  dagli enti le cui
funzioni sono trasferite alle unita' sanitarie locali.
  I  farmacisti  titolari di sedi farmaceutiche in comuni terremotati
delle  regioni  Basilicata  e  Campania  che,  in  conseguenza  della
chiusura  degli esercizi per effetto dei danni prodotti dal sisma del
novembre  1980  e  del  febbraio  1981,  hanno conseguito la gestione
provvisoria  di  altra  sede, anche in altro comune delle province di
appartenenza,  conseguono,  previa  opzione,  la  titolarita' di tale
ultima sede sempre che la medesima sia compresa nella pianta organica
delle  farmacie  del  comune  cui  la farmacia a gestione provvisoria
appartiene".
  All'articolo 3:
    al  terzo  capoverso,  dopo le parole: "la richiesta di accesso",
sono aggiunte le seguenti: "alle prestazioni stesse";
    al  quarto capoverso, la parola: "pubbliche", e' sostituita dalle
seguenti: "di cui al sesto comma".
  Dopo l'articolo 3, e' aggiunto il seguente:
    "Art.  3-bis.  -  A  partire  dal 1 gennaio 1982 per i lavoratori
dipendenti  non  iscritti  al disciolto INAM ai sensi dell'articolo 4
della  legge  11  gennaio  1943, n. 138, ne' tenuti all'iscrizione ad
altro istituto mutualistico di diritto pubblico, i contributi sociali
di  malattia  e di maternita' sono dovuti nella misura prevista per i
lavoratori gia' assicurati presso l'INAM medesimo.
  Per  gli  anni  1980  e 1981 i soggetti di cui al precedente comma,
esclusi  quelli  gia'  comunque  assicurati  in  regime facoltativo o
convenzionale  presso enti pubblici gestori dell'assicurazione contro
le malattie per un periodo superiore a centottanta giorni per ciascun
anno,  sono  tenuti al versamento di un contributo rispettivamente di
L.  300.000  e  L.  350.000,  da  effettuare direttamente all'INPS in
quattro rate bimestrali decorrenti dal 1 marzo 1982.
  I  datori  di lavoro sono tenuti a comunicare all'INPS, ai fini del
presente  articolo,  le  notizie necessarie per la individuazione dei
lavoratori.
  Restano   ferme   le   disposizioni   di  cui  all'articolo  3  del
decreto-legge  30  dicembre  1979,  n.  663, convertito in legge, con
modificazioni, dall'articolo 1 della legge 29 febbraio 1980, n. 33".
  L'articolo 6 e' soppresso.
 

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