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Legge Ordinaria n. 165 del 19/04/1982 (Pubblicata nella G.U. del 21 aprile 1982 n. 108)
Norme per la stabilizzazione del personale precario del Ministero delle finanze e per il potenziamento delle conservatorie dei registri immobiliari.
Norme per la stabilizzazione del personale precario del Ministero delle finanze e per il potenziamento delle conservatorie dei registri immobiliari.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. In attesa dell'entrata in vigore della legge prevista nel primo comma dell'articolo 5 della legge 11 luglio 1980, n. 312, e della identificazione dei profili professionali di cui all'articolo 3 della stessa legge n. 312 del 1980, le dotazioni organiche della sesta e della settima qualifica funzionale del personale delle conservatorie dei registri immobiliari sono determinate rispettivamente, in 747 e in 122 unita' con i profili professionali indicati nella tabella allegata alla presente legge. Alla copertura dei posti comunque disponibili alla data di entrata in vigore della presente legge nella sesta qualifica funzionale di cui al precedente comma si provvede mediante pubblici concorsi indetti a norma delle vigenti disposizioni. Alla copertura dei posti comunque disponibili alla data di entrata in vigore della presente legge nella settima qualifica funzionale di cui al precedente primo comma si provvede mediante concorsi speciali riservati agli impiegati della stessa amministrazione appartenenti alla qualifica immediatamente inferiore purche' in possesso del diploma di laurea. I posti disponibili dopo l'applicazione del precedente comma saranno coperti mediante pubblici concorsi a norma delle vigenti disposizioni. Il Ministero delle finanze e' autorizzato, in deroga alle norme vigenti sui pubblici concorsi, a bandire concorsi speciali per la copertura dei posti di cui al terzo comma del presente articolo nonche' concorsi speciali di idoneita' su base regionale per l'inquadramento del personale di cui ai seguenti articoli. Al personale assunto in applicazione della presente legge saranno attribuiti i profili professionali identificati dalla commissione prevista dall'articolo 10 della citata legge 11 luglio 1980, n. 312. Il personale in servizio presso le conservatorie dei registri immobiliari e' tenuto ad avvalersi, nell'espletamento dei propri compiti d'istituto, delle apparecchiature in dotazione agli uffici, secondo turni di lavoro stabiliti con decreto del Ministro delle finanze. Ai fini dell'inquadramento definitivo nelle qualifiche funzionali di cui alla legge 11 luglio 1980, n. 312, agli impiegati della carriera di concetto delle conservatorie dei registri immobiliari, purche' in possesso di diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado, i quali, ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 15 ottobre 1969, n. 1281, abbiano esercitato per un periodo di tempo non inferiore a sei mesi, anche discontinui, la funzione di gerente, si applicano le norme di cui al penultimo comma dell'articolo 4 dell'anzidetta legge n. 312.
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