Legge Ordinaria n. 186 del 27/04/1982 (Pubblicata nella G.U. del 29 aprile 1982 n. 117 suppl.)
Ordinamento della giurisdizione amministrativa e del personale di segreteria ed ausiliario del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.
                           (Composizione)

  Il  Consiglio  di Stato e' composto dal presidente del Consiglio di
Stato, da presidenti di sezione e da consiglieri di Stato, secondo la
tabella A allegata alla presente legge.
  Il  Consiglio  di  Stato si divide in sei sezioni: le prime tre con
funzioni consultive e le altre con funzioni giurisdizionali.
  Ciascuna  sezione  consultiva e' composta da due presidenti, di cui
uno   titolare,  e  da  almeno  nove  consiglieri;  ciascuna  sezione
giurisdizionale e' composta da due presidenti, di cui uno titolare, e
da almeno dodici consiglieri.
  Per  le  sezioni consultive del Consiglio di Stato le deliberazioni
sono   valide   se   adottate  con  la  presenza  di  almeno  quattro
consiglieri;  le  sezioni  giurisdizionali  del  Consiglio  di  Stato
pronunciano  con  l'intervento  di  uno  dei  presidenti e di quattro
consiglieri.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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