Legge Ordinaria n. 203 del 03/05/1982 (Pubblicata nella G. U del 5 maggio 1982 n. 121)
Norme sui contratti agrari.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.
                   (Affitto a coltivatore diretto)

  La  durata dei contratti di affitto a coltivatore diretto, compresi
quelli  in  corso  e  quelli  in regime di proroga, e' regolata dalle
norme della presente legge.
  I  contratti di affitto a coltivatori diretti, singoli o associati,
hanno  la durata minima di quindici anni, salvo quanto previsto dalla
presente legge.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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