Legge Ordinaria n. 21 del 26/01/1982 (Pubblicata nella G.U. del 1 febbraio 1982 n. 30)
Autorizzazione al Ministero della difesa a stipulare una convenzione con il governatore della Banca d'Italia per l'impiego di militari dell'Arma dei carabinieri in servizio di vigilanza e scorta valori per conto della Banca d'Italia.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

  la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il  Ministro  della  difesa  e'  autorizzato  a  stipulare  con  il
governatore   della   Banca   d'Italia   una   convenzione  intesa  a
disciplinare  l'impiego di un contingente di ufficiali, sottufficiali
e  militari  di truppa dell'Arma dei carabinieri, per l'esecuzione di
speciali  servizi  di  vigilanza  e  scorta  di  valori  della  Banca
d'Italia.
  La  composizione  e  l'entita'  massima  di  detto contingente sono
fissate nella tabella annessa alla presente legge.
  I  periodi  di  comando  di  reparto  e  di  servizio  prestati nel
contingente  dai  sottufficiali  sono  validi  per l'acquisizione dei
requisiti di comando o di servizio previsti ai fini dell'avanzamento.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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