Legge Ordinaria n. 214 del 26/04/1982 (Pubblicata nella G.U. del 6 maggio 1982 n. 123)
Norme in materia di versamenti volontari in favore dei lavoratori del settore solfifero siciliano.
    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 

 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

 
                              PROMULGA 

 
la seguente legge: 
                           Articolo unico 

 
  Per i lavoratori  dell'industria  solfifera  siciliana  ammessi  ai
benefici di cui alle leggi della regione siciliana 6 giugno 1975,  n.
42, e 25 maggio 1979, n. 100, in deroga all'articolo  8  del  decreto
del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1432, la base di
calcolo  del  contributo  dovuto  per  la   prosecuzione   volontaria
dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia  e  i
superstiti   e'   elevata   all'importo    dell'indennita'    mensile
effettivamente liquidata  all'interessato,  al  netto  degli  assegni
familiari, ai sensi delle richiamate leggi della regione siciliana. 
  L'adeguamento del contributo volontario di cui al  primo  comma  e'
effettuato, ogni tre mesi, sulla  base  dell'importo  dell'indennita'
effettivamente liquidata agli interessati nel trimestre precedente, e
decorre dal primo giorno del mese successivo. 
  Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano dalla  data
di entrata in vigore della legge della  regione  siciliana  6  giugno
1975, n. 42. 

 
  La presente legge, munita del sigillo dello  Stato,  sara'  inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 

 
  Data a Roma, addi' 26 aprile 1982 

 
                               PERTINI 

 
                                                 SPADOLINI - DI GIESI 

 
Visto, il Guardasigilli: DARIDA 
 

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