Legge Ordinaria n. 220 del 30/04/1982 (Pubblicata nella G.U. del 8 maggio 1982 n. 125)
Inquadramento degli incaricati di particolari servizi ferroviari nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.
    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 

 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

 
                              PROMULGA 

 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 

 
  Con decorrenza giuridica dal 1 gennaio 1979 ed economica dalla data
del conferimento della nomina in prova, sono inquadrati  nel  profilo
professionale di manovale della prima  categoria,  operatore  comune,
del personale  dell'Azienda  autonoma  delle  ferrovie  dello  Stato,
purche' in possesso dei requisiti prescritti al  successivo  articolo
7: 
    a) gli  incaricati  del  servizio  di  apertura  e  chiusura  dei
passaggi a livello presenziati; 
    b) gli incaricati utilizzati a termini, dell'articolo 6, punto 3,
del decreto del Ministro dei trasporti 27 luglio 1971, n. 10947,  per
le sostituzioni dei soggetti di cui alla precedente lettera a); 
    c) gli incaricati ed i coadiutori addetti a  servizi  diversi  da
quelli indicati alla precedente  lettera  a),  quando  si  tratti  di
soggetti i quali non hanno potuto conseguire l'inquadramento a  ruolo
nella ex qualifica  di  guardiano  in  applicazione  della  legge  16
febbraio 1974, n. 39; 
    d) gli incaricati addetti alla vigilanza di  punti  speciali  con
presenziamento o visita (scambi in piena linea, caduta massi e  punti
franosi); 
    e) gli incaricati utilizzati a termini dell'articolo 6, punto  3,
del decreto del Ministro dei trasporti 27 luglio 1971, n. 10947,  per
le sostituzioni dei soggetti di cui alla precedente lettera d); 
    f) gli incaricati addetti all'accudienza locomotive; 
    g) gli incaricati utilizzati a termini dell'articolo 6, punto  3,
del decreto del Ministro dei trasporti 27 luglio 1971, n. 10947,  per
le sostituzioni dei soggetti di cui alla precedente lettera f); 
    h)  gli  incaricati  utilizzati  esclusivamente   nelle   fermate
abilitate al servizio viaggiatori e bagagli con le norme in  uso  per
le case cantoniere, non inquadrati  a  ruolo  in  applicazione  della
legge 16 febbraio 1974, n. 39; 
      i) gli incaricati ed i coadiutori addetti a servizi diversi  da
quelli di fermata, quando si tratti di soggetti  i  quali  non  hanno
potuto conseguire l'inquadramento  a  ruolo  nella  ex  qualifica  di
ausiliario di fermata in applicazione della legge 16  febbraio  1974,
n. 39; 
      l) i coadiutori familiari degli incaricati di  fermata  di  cui
all'articolo 4, primo comma, del decreto del Ministro  dei  trasporti
27 luglio 1971, n. 10947; 
      m)  gli  incaricati  utilizzati  esclusivamente   nei   servizi
ausiliari nelle fermate  della  linea  ferroviaria  metropolitana  di
Napoli. 
 

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