Legge Ordinaria n. 221 del 06/05/1982 (Pubblicata nella G.U. del 8 maggio 1982 n. 125)
Norme in materia di integrazione salariale dei lavoratori delle aree del Mezzogiorno.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il  trattamento  di integrazione salariale previsto dall'articolo 6
del   decreto-legge   13  dicembre  1978,  n.  795,  convertito,  con
modificazioni,  nella legge 9 febbraio 1979, n. 36, dal decreto-legge
26  maggio  1979,  n.  159, convertito nella legge 27 luglio 1979, n.
301,  dall'articolo  1-ter  del  decreto-legge 1 luglio 1980, n. 286,
convertito,  con modificazioni, nella legge 13 agosto 1980, n. 444, e
dall'articolo 1 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 244, convertito,
con  modificazioni,  nella  legge 24 luglio 1981, n. 390, puo' essere
ulteriormente  prolungato  fino ad un massimo di dodici mesi nei casi
in  cui  siano  programmati  e  finanziati  lavori pubblici nei quali
sussistano possibilita' di occupazione dei lavoratori sospesi e per i
quali  sia  previsto  l'appalto  entro  il predetto termine di dodici
mesi.
  L'accertamento  delle  condizioni  di  cui  al  precedente comma e'
effettuato  dal  Comitato  dei  Ministri  per  il coordinamento della
politica  industriale  (CIPI),  su proposta del Ministro del lavoro e
della  previdenza  sociale  che  adotta  i  conseguenti provvedimenti
mediante propri decreti trimestrali.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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