Legge Ordinaria n. 28 del 03/02/1982 (Pubblicata nella G.U. del 9 febbraio 1982 n. 38)
Indennita' di rischio per operatori subacquei.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  La  tabella C, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 5
maggio  1975,  n.  146, e' sostituita da quella annessa alla presente
legge.
  Le  indennita'  previste nella tabella indicata al precedente comma
sono  applicate,  a  decorrere  dal  1  gennaio  1980, agli operatori
subacquei  che  rientrano  tra  il  personale  di  cui al primo comma
dell'articolo  1 del suddetto decreto del Presidente della Repubblica
5  maggio  1975,  n.  146, e agli operatori subacquei appartenenti al
personale militare.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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