Legge Ordinaria n. 297 del 29/05/1982 (Pubblicata nella G.U. del 31 maggio 1982 n. 147)
Disciplina del trattamento di fine rapporto e norme in materia pensionistica.
    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 

 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

 
                              PROMULGA 

 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
             Modifiche di disposizioni del codice civile 

 
  L'articolo 2120 del codice civile e' sostituito dal seguente: 
  "Art. 2120 - (Disciplina del trattamento di fine  rapporto).  -  In
ogni caso di  cessazione  del  rapporto  di  lavoro  subordinato,  il
prestatore di lavoro ha diritto ad un trattamento di  fine  rapporto.
Tale trattamento si calcola sommando per ciascun anno di servizio una
quota pari e comunque non superiore  all'importo  della  retribuzione
dovuta  per  l'anno   stesso   divisa   per   13,5.   La   quota   e'
proporzionalmente ridotta per le frazioni di anno, computandosi  come
mese intero le frazioni di mese uguali o superiori a 15 giorni. 
  Salvo diversa previsione dei contratti collettivi  la  retribuzione
annua, ai fini  del  comma  precedente,  comprende  tutte  le  somme,
compreso l'equivalente delle prestazioni in  natura,  corrisposte  in
dipendenza del rapporto di lavoro, a titolo  non  occasionale  e  con
esclusione di quanto e' corrisposto a titolo di rimborso spese. 
  In caso di  sospensione  della  prestazione  di  lavoro  nel  corso
dell'anno per una delle cause di cui all'articolo  2110,  nonche'  in
caso di sospensione totale o  parziale  per  la  quale  sia  prevista
l'integrazione salariale, deve essere computato nella retribuzione di
cui  al  primo  comma  l'equivalente  della  retribuzione  a  cui  il
lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale  svolgimento  del
rapporto di lavoro. 
  Il trattamento di cui al precedente  primo  comma,  con  esclusione
della quota maturata nell'anno, e' incrementato, su base composta, al
31 dicembre di ogni anno, con l'applicazione di un  tasso  costituito
dall'1,5 per cento in misura fissa e dal 75  per  cento  dell'aumento
dell'indice dei prezzi al  consumo  per  le  famiglie  di  operai  ed
impiegati,  accertato  dall'ISTAT,  rispetto  al  mese  di   dicembre
dell'anno precedente. 
  Ai fini della applicazione del tasso di  rivalutazione  di  cui  al
comma precedente per frazioni di anno, l'incremento dell'indice ISTAT
e' quello risultante nel mese di cessazione del  rapporto  di  lavoro
rispetto a quello di dicembre dell'anno precedente.  Le  frazioni  di
mese uguali o superiori a quindici  giorni  si  computano  come  mese
intero. 
  Il prestatore di lavoro, con almeno otto anni di servizio presso lo
stesso datore di lavoro, puo' chiedere, in costanza  di  rapporto  di
lavoro,  una  anticipazione  non  superiore  al  70  per  cento   sul
trattamento cui avrebbe diritto nel caso di cessazione  del  rapporto
alla data della richiesta. 
  Le richieste sono soddisfatte annualmente entro i limiti del 10 per
cento degli aventi titolo, di cui al precedente comma, e comunque del
4 per cento del numero totale dei dipendenti. 
  La richiesta deve essere giustificata dalla necessita' di: 
    a)  eventuali  spese   sanitarie   per   terapie   e   interventi
straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche; 
    b) acquisto della prima casa di abitazione per se' o per i figli,
documentato con atto notarile. 
  L'anticipazione puo' essere ottenuta una sola volta nel  corso  del
rapporto di lavoro  e  viene  detratta,  a  tutti  gli  effetti,  dal
trattamento di fine rapporto. 
  Nell'ipotesi di cui all'articolo 2122 la  stessa  anticipazione  e'
detratta dall'indennita' prevista dalla norma medesima. 
  Condizioni di miglior favore possono essere previste dai  contratti
collettivi o da patti individuali.  I  contratti  collettivi  possono
altresi' stabilire criteri  di  priorita'  per  l'accoglimento  delle
richieste di anticipazione". 
  L'articolo 2121 del codice civile e' sostituito dal seguente: 
  "Art. 2121 - (Computo  dell'indennita'  di  mancato  preavviso).  -
L'indennita' di cui all'articolo 2118 deve calcolarsi  computando  le
provvigioni, i premi di produzione, le partecipazioni agli utili o ai
prodotti ed  ogni  altro  compenso  di  carattere  continuativo,  con
esclusione di quanto e' corrisposto a titolo di rimborso spese. 
  Se il prestatore di lavoro e' retribuito in tutto o  in  parte  con
provvigioni,  con  premi  di   produzione   o   con   partecipazioni,
l'indennita' suddetta e' determinata  sulla  media  degli  emolumenti
degli ultimi tre anni di servizio  o  del  minor  tempo  di  servizio
prestato. 
  Fa  parte  della  retribuzione  anche  l'equivalente  del  vitto  e
dell'alloggio dovuto al prestatore di lavoro.". 
  L'articolo 2776 del codice civile e' sostituito dal seguente: 
  "Art. 2776 - (Collocazione sussidiaria sugli immobili). 
  I  crediti  relativi  al  trattamento  di  fine  rapporto   nonche'
all'indennita'   di   cui   all'articolo    2118    sono    collocati
sussidiariamente, in caso di infruttuosa esecuzione sui  mobili,  sul
prezzo  degli  immobili,   con   preferenza   rispetto   ai   crediti
chirografari. 
  I crediti indicati dagli articoli 2751 e 2751-bis, ad eccezione  di
quelli indicati al precedente comma,  ed  i  crediti  per  contributi
dovuti a istituti, enti o fondi speciali, compresi quelli sostitutivi
o integrativi, che gestiscono forme di assicurazione obbligatoria per
l'invalidita', la vecchiaia ed  i  superstiti,  di  cui  all'articolo
2753,  sono  collocati  sussidiariamente,  in  caso  di   infruttuosa
esecuzione sui mobili, sul  prezzo  degli  immobili,  con  preferenza
rispetto ai crediti chirografari, ma dopo i crediti indicati al primo
comma. 
  I crediti dello Stato indicati dal terzo comma  dell'articolo  2752
sono collocati sussidiariamente, in caso  di  infruttuosa  esecuzione
sui mobili, sul prezzo degli immobili,  con  preferenza  rispetto  ai
crediti  chirografari,  ma  dopo  i   crediti   indicati   al   comma
precedente". 
 

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